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Titolo ii scopo oggetto art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Art. 4 (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - fornitura di servizi reali alle imprese, con particolare riguardo ai servizi di elaborazione dati contabili e di organizzazione amministrativo-informatico-contabile; - servizi di segretariato, domiciliazione di societa' e assistenza online; - elaborazione dati e servizi telematici conto terzi, per imprese, enti e privati; - assistenza tecnico-economica, ristrutturazioni economico-finanziarie delle aziende, in particolare nei rapporti con il ceto bancario; - realizzazione di business-plan, studi di fattibilita' per l'accesso alle fonti di finanziamento regionali, nazionali e comunitarie; - assistenza nel processo di sturt-up di impresa; - assistenza e consulenza strategica, organizzativa e direzionale; - assistenza per l'ottenimento delle certificazioni di prodotto, di processo, di gestione ambientale, di qualita' ambientale e sicurezza (propedeutica alle certificazioni iso); - pianificazione aziendale e controllo di gestione; - ideazione, progettazione e realizzazione di corsi di formazione professionale, di seminari, con particolare riguardo alle tematiche e al settore cooperativo; - formazione di personale per assistenza e supporto alle problematiche della gestione aziendale nonche' assistenza per la scelta e l'inquadramento dei lavoratori dipendenti per conto di soggetti terzi. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' partecipare a gare da appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto. La cooperativa potra' chiedere di avvalersi di tutti i benefici pubblici (ue, stato, regioni, enti locali) previsti a favore della cooperazione, nonche' di tutti i finanziamenti disposti dalla ue, enti pubblici, privati e leggi speciali, per il settore in cui opera. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, inoltre, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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