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La cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della costituzione. La cooperativa ai sensi dell art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell art. 2521, comma secondo, del codice civile, puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la societa' ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la societa' ed i soci. La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone quindi di svolgere la propria attivita' prevalentemente a favore dei propri soci cooperatori in modo da far conseguire agli stessi occasioni di lavoro e una remunerazione dell'attivita' lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 la cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attivita' prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori. La cooperativa svolge la propria attivita', ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalla previsione relativa all'oggetto sociale. La cooperativa si propone con spirito mutualistico e senza fini speculativi anche lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, cosi' come previsto dall'art. 1 lettera a) della legge 381/91; essa persegue quindi finalita' di solidarieta' sociale e di sostegno alla famiglia, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale. La cooperativa con riferimento ed in conformita' al proprio scopo mutualistico e agli interessi e ai requisiti dei propri soci cooperatori ha per oggetto lo svolgimento di attivita' nell area dei servizi sociali, socio-assistenziali, sanitari ed educativi, e in particolare: - gestire iniziative e centri di incontro in campo socio assistenziale, educativo e sanitario per la prevenzione, rieducazione, socializzazione ed assistenza di soggetti emarginati, soggetti a rischio, portatori di handicap psichici e sociali; - organizzare momenti di incontro, terapie individuali e di gruppo, supporto alla nascita di gruppi di auto-mutuo-aiuto; - organizzare e gestire centri di residenzialita' temporanea, nonche' centri diurni e di aggregazione, anche in convenzione con enti pubblici o privati; - organizzare e gestire attivita' di psicomotricita', massaggi finalizzati e attivita' di pet therapy. Per il conseguimento dell'oggetto sociale. La cooperativa potra' esercitare tutte le attivita' di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta piu' convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di enti pubblici e privati. La cooperativa potra' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Detta sezione di attivita' potra' essere attivata con i limiti e le modalita' disposte dalla deliberazione del cicr in attuazione dell'articolo 11 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. La societa' potra' per il raggiungimento degli scopi sociali: - compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico; - assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in societa', enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale; - concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalita', fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi - aderire a gruppi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies c. C. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attivita' riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualita' e quantita' dei rapporti mutualistici la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni
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