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Scopo mutualistico. La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone, quindi, di svolgere la propria attivita' caratteristica in modo da far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attivita' lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attivita' lavorativa a favore della cooperativa, continuita' di occupazione con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento mutualistico, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci. Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Mutualita' prevalente. La cooperativa si propone di svolgere la propria attivita' caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Piu' precisamente la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attivita', delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, in modo che il costo del lavoro dei soci medesimi sia superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro. Non si computa, ai fini del calcolo di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile, il costo del lavoro delle unita' lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica amministrazione, ne' il costo del lavoro delle unita' lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualita' di socio della cooperativa. La societa' cooperativa vuole favorire la promozione della dignita' dell'uomo e l'integrazione sociale delle persone mediante promozione, avvio o gestione di servizi socio - sanitari ed educativi. La cooperativa, con riferimento ed in conformita' al proprio scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto le seguenti attivita': - attivita' e servizi di riabilitazione; - realizzazione e gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza, e socializzazione ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualita' dalla vita, nonche' altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; - attivita' e servizi di assistenza domiciliare; - attivita' di assistenza infermieristica, e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio; - realizzazione e gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonche' servizi integrati per residenze protette; - realizzazione e gestione di centri di accoglienza per donne che abbiano subito violenze; - servizi e centri di riabilitazione fisica, psicologica, psichiatrica, neurologica, ortopedica, cardiologica; - attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale entro cui opera al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; - mettere a disposizione di enti pubblici e morali che operano nel campo socio sanitario, autisti, portantini, barellieri, infermieri, accompagnatori, assistenti domiciliari e non; -provvedere all'assistenza e cura, a domicilio o in luoghi appositi, di anziani, handicappati o persone in stato di necessita' e tutela; -prestare le assistenze di cui sopra anche in caso di degenza presso gli ospedali, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, centri sociali e formativi; - svolgere servizio di accompagnamento agli anziani e malati nei luoghi dove vengono effettuate le terapie; - provvedere al trasporto in ospedale e luoghi di cura di ammalati e feriti con mezzi della cooperativa; - contribuire alle iniziative degli enti locali, tendenti a mantenere nell'ambiente naturale, cioe' la famiglia, l'anziano, il bambino, l'infermo, l'handicappato, nonche' a tutte le iniziative che sul territorio prenderanno a favore di detti cittadini; - gestire ritrovi, colonie e strutture residenziali per l'infanzia e gli anziani; - prestazione di servizi di emergenza e urgenza con ambulanze anche con servizio di 118; - assistenza materiale e morale per migranti, profughi, rifugiati e perseguitati politici; - gestione di asili nido, pubblici e privati; - gestione di case di cura per anziani e non, sia pubbliche che private tutte le suddette attivita' potranno essere svolte a carattere domiciliare o presso centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici, privati o da altri enti aventi fini analoghi. La cooperativa puo' svolgere ogni altra attivita' connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonche', compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o, comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti al medesimo. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' altresi' impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunita' la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi ed enti aventi fini analoghi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. La cooperativa potra', altresi' compiere qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, (con i divieti di cui in appresso) utile e necessaria per l'attivita' sociale, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi, nonche', per la sola indicazione esemplificativa: a) assumere dallo stato, da enti pubblici, da societa' e da privati in genere, lavori ed appalti di servizi, sia per asta, pubblica, sia per licitazione privata, sia per trattativa privata che a mezzo di convenzioni; b) assumere interessenze per partecipazione, sotto qualsiasi forma, in altri enti aventi fini analoghi, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie alla attivita' sociale; c) acquistare, noleggiare, permutare macchine, impianti, attrezzature, macchinari e mezzi di trasporto, nonche' cedere e vendere quelli esuberanti; d) acquistare, vendere e permutare beni immobili, nonche' assumerli e concederli in affitto; e) dare adesione e partecipazione ad enti di organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; f) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti e societa' cui la cooperativa aderisce e/o partecipa, nonche' a favore di altre cooperative; g) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitati ai soli soci ed effettuati esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e', pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; h) la cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale; il tutto con divieto dell'esercizio dell'attivita' bancaria e creditizia, di raccolta del risparmio presso il pubblico e di intermediazione mobiliare e finanziaria, di cui alla l. 5 luglio 1991 n. 197, d. Lgs. 27 luglio 1996 n. 415 e d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e loro successive modifiche ed integrazioni, nonche' di ogni altra attivita' per il cui esercizio sia richiesta apposita autorizzazione. La cooperativa si propone, altresi', l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale. La societa' e' retta coi principi della mutualita', con l'esclusione di ogni finalita' speculativa nei limiti fissati dalle vigenti leggi e dallo statuto. La societa' dovra' uniformare la propria organizzazione interna alle leggi speciali che specificano piu' approfonditamente il concetto di mutualita'. La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente e pertanto, ex articolo 2514 (duemilacinquecentoquattordici) del codice civile, a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) e' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) e' fatto obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le clausole contenute nel presente articolo sono inderogabili, e devono essere di fatto osservate ai fini della spettanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. L'organo amministrativo ed i sindaci, se nominati, documentano la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2512 (duemilacinquecentododici) del codice civile, nella nota integrativa al bilancio evidenziando i parametri previsti dall'articolo 2513 (duemilacinquecentotredici) del codice civile.
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