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2. 1 la societa' ha per oggetto l'esclusivo esercizio dell'attivita' di amministrazione dei beni, mobili ed immobili, per conto di terzi, con o senza intestazione, e di tutte le funzioni che costituiscono attivita' propria di societa' fiduciaria, cosi' come contemplate dalla l. 23 novembre 1939, n. 1966, dal regolamento di attuazione e dalle successive norme integrative, modificative o sostitutive. Pertanto, nella sua attivita' per conto di terzi la societa' potra' assumere: - l'amministrazione di partecipazioni in altri enti, anche societari, sia che essi prevedano la responsabilita' limitata per le obbligazioni dell'ente, sia che essi prevedano la responsabilita' illimitata per tali obbligazioni; - l'amministrazione di beni ed immobili o di patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni, di legati, di fondazioni, di fondi di quiescenza del personale dipendente, di fondi di previdenza di assicurazioni e di ordini professionali, di beni degli assenti e di ogni altro bene, di fondazione e di ogni altro bene, ivi compresi gli strumenti finanziari; cio', svolgendo qualsiasi operazione per conto terzi e, pertanto, curando per conto dei medesimi l'acquisto, la vendita e la permuta dei beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario all'esecuzione degli incarichi fiduciari conferiti, ivi compresa la costituzione di societa', consorzi e persone giuridiche in genere procedendo a conferimenti in denaro o in natura; - la custodia e l'amministrazione, per conto di propri fiducianti o di terzi, di strumenti finanziari e di altri beni mobili; - la rappresentanza di azionisti, di soci in genere, e di obbligazionisti, sia individuale che collettiva, sia partecipando a sindacati di voto; - la funzione di rappresentante comune di obbligazionisti ai sensi dell'art. 2417 del codice civile, di azionisti di risparmio nonche' di rappresentante comune di portatori di strumenti finanziari; - la gestione di incarichi di esecuzioni testamentarie e di divisioni ereditarie; - la costituzione e l'amministrazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e seguenti del codice civile; - l'amministrazione di beni in qualita' di trustee, ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364, nonche' di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa; - l'incarico di protector nell'ambito di trusts comunque istituiti; - la cura della costituzione in pegno o a cauzione a nome della fiduciaria, ma per conto altrui, di titoli, libretti di risparmio e valori in genere, a garanzia di operazioni bancarie e finanziarie; - l'assunzione di incarichi per conto di societa' ed enti emittenti per il deposito di azioni ed obbligazioni per la partecipazione alle rispettive assemblee, per il pagamento dei dividendi e delle cedole, per il rimborso di obbligazioni, nonche' per ogni altra operazione disposta dall'emittente sui propri titoli; - la cura della tenuta del libro soci e degli obbligazionisti di societa', anche quotate nei mercati regolamentati o comunque aventi larga base azionaria, e dei conseguenti adempimenti di carattere civile, amministrativo e fiscale, con particolare riferimento alla convocazione ed allo svolgimento delle assemblee, al pagamento dei dividendi o degli interessi, dei rimborsi, ovvero degli aumenti di capitale, all'emissione di obbligazioni, ai raggruppamenti e frazionamenti dei valori mobiliari emessi; la societa' potra' altresi', nell'esercizio delle attivita' indicate, rendere consulenza amministrativa, fiscale, societaria, finanziaria, gestionale, e di pianificazione aziendale in campo amministrativo ed in quello dei servizi di assistenza alle transazioni ed alle ristrutturazioni aziendali, nonche' qualunque altra funzione che non sia riservata dalla legge a soggetti iscritti in albi professionali e in registri speciali. La societa' potra' compiere, infine, tutte le attivita' ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche mediante la costituzione di patrimoni estinati, ai sensi dell'art. 2447-bis e seguenti del codice civile, ivi compresa l'assunzione sia diretta che indiretta di interessenze, quote e partecipazioni in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il divieto di effettuare, nel proprio interesse, operazioni connesse ai beni amministrati per conto dei propri fiducianti ed in genere di interessi in proprio in affari per i quali abbia assunto incarichi fiduciari. A tal proposito si precisa che i contratti e i negozi posti in essere dalla societa' nell'esercizio dell'attivita' fiduciaria dovranno considerarsi compiuti, ad ogni effetto legale, nell'esclusivo interesse dei propri fiducianti, a meno che essa non dichiari di operare in conto proprio.
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