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Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto le seguenti attivita' artigiane secondo quanto previsto dalla legge 443/1985 e successive modifiche: 1. L'attivita' di tagliaboschi; 2. L'attivita' di giardinaggio, di cura e manutenzione di giardini, comprese le aiuole, i parchi ed ogni area verde; 3. L'attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di ogni tipologia; 4. L'attivita' di commercializzazione e produzione di prodotti ed attrezzatura per l'industria chimica, agricola, agrochimica ed alimentare di qualsiasi genere o natura; 5. Il commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria e l'agricoltura. La cooperativa puo' svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attivita' connessa agli scopi indicati e quant'altro utile al fine di diffondere i principi della cooperazione a carattere di mutualita'. Puo' quindi compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura finanziaria, non nei confronti del pubblico, immobiliare, mobiliare ed industriale, necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi e delle attivita' sociali. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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