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1. La societa' ha per oggetto: a) la lavorazione, la fresatura, la tornitura, la piegatura, il taglio laser e l'incollaggio di materie plastiche in genere (metacrilato, policarbonato alveo- lare, pvc rigido ed espanso, petg,polietilene, polistirolo, abs, alucobond, po- lipropilene, nylon, ecc. ); b) il commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli e materiali in plastica e gomma, articoli di vetreria, vetri, articoli complementari per la casa e la persona, nonche' mobili ed altri articoli non alimentari in genere; c) la consulenza e l'assistenza per la lavorazione ed il commercio delle mate- rie plastiche e gomma. 2. La societa' puo' assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonche' compiere tutte le operazioni commerciali (an- che di import - export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. 3. La societa' puo' altresi' assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo,affine o connesso al proprio. 4. Tutte tali attivita' debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attivita' di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in mate- ria e, in specie: - della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle societa' fidu- ciarie e di revisione; - della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pub-blico risparmio; - della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; - della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mo- biliare; - della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; - della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attivita' di intermediazione mo- biliare; - del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attivita' bancaria e finan- ziaria; - dell'articolo 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; - del d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria; - del d. Lgs. 25 settembre 1999 n. 374 (e d. M. 13 dicembre 2001 n. 485) in tema di attivita' finanziarie suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio e in tema di agenzia in attivita' finanziaria; nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. Qualora la maggioranza dei soci, ovvero uno in caso di due soci, svolga in forma prevalente lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e qualora la maggioranza dei soci lavoratori detenga la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti (assem- blea e consiglio d'amministrazione) la societa' potra' assumere la qualifica di impresa artigiana con le caratteristiche ed i limiti dimensionali fissati dalla legge 443/1985 e successive modificazioni ed integrazioni.
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