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La societa' consortile ha scopo mutualistico e non lucrativo ed attraverso una organizzazione comune finalizzata all'integrazione delle attivita' istituzionali ed imprenditoriali dei soci cooperatori, ai sensi dell'art. 2602 cod. Civ. , persegue scopi di interesse pubblico ed economico finalizzati, in particolare, all'accrescimento e sviluppo della comunita' regionale e della sua rete produttiva, nonche' degli altri ambiti interessati anche esteri, attraverso azioni nel campo dell'industria della ospitalita' e del turismo allargato e delle produzioni di qualita' quale veicolo prioritario di crescita e sviluppo, come meglio specificato agli articoli 5 e 6 dello statuto. La societa' puo' pertanto operare in ogni campo di azione pertinente in modo diretto o indiretto lo sviluppo economico sociale e tecnologico nel comparto turistico allargato, comprese le iniziative in materia di tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali, di fruizione del patrimonio storico, religioso, ambientale e paesaggistico e di quelle di valorizzazione delle produzioni agro-alimentari ed artigianali di qualita', nonche' dei servizi turistici, certificati dai marchi della consortile, a tutela dei livelli di garanzia assicurati. La cooperativa consortile, nell'ambito delle proprie attivita', intende orientare la gestione sociale, senza fini di lucro, al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente, ai sensi dell'art. 2512 e ss. Cod. Civ. ; nello svolgimento della sua attivita' essa si avvarra', pertanto, in modo prevalente degli apporti di beni e servizi dei soci cooperatori. La societa', sempre con riferimento al suo scopo ed al perseguimento degli obiettivi sociali, puo' comunque svolgere la propria attivita' anche con terzi, ai sensi del secondo comma dell'art. 2521 cod. Civ. La societa' puo' pertanto cooperare con la regione puglia, lo stato, con enti diversi della pubblica amministrazione e con la rete della autonomie locali anche degli altri paesi, prioritariamente dell'unione europea, con universita', istituti ed enti di ricerca, scuole, imprese e loro organizzazioni ed associazioni, enti ecclesiastici ed ordini religiosi e le altre istituzioni pubbliche e private interessate onde favorire la conoscenza del territorio della puglia e del suo patrimonio, la crescita dei flussi turistici, lo sviluppo delle reti di produzione e commercializzazione dei prodotti regionali qualificati e gli scambi internazionali. Ferma la natura privatistica della societa', per le funzioni di pubblica utilita' o di pubblico interesse assegnate alla societa' consortile da enti della pubblica amministrazione e dallo stato, ovvero nel perseguimento degli scopi di interesse pubblico che potra' esercitare anche per conto della regione puglia e di altri enti della pubblica amministrazione, ovvero nell'esercizio di attivita' amministrative alla stessa demandate, la societa' operera' ai sensi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, co. 1-ter della l. 7 agosto 1990 n. 241, assicurando un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni della predetta legge. Nell'esercizio di tali funzioni la societa', pertanto, e' da ricomprendere nell'area degli organismi di diritto pubblico a norma dell'art. 3, co. 26, del d. Lgs. N. 163/2006, con obbligo di osservanza della normativa e dei vincoli di finanza pubblica. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, ed azionare strumenti finanziari secondo quanto previsto dalla carta statutaria.
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