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1. L'associazione e' apolitica e non ha scopo di lucro. E' pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del d. Lgs. 36/2021 s. M. I. . 2. L'associazione persegue le finalita' istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunita' di tutti i soci, dell'elettivita' e gratuita' delle cariche associative e dell'obbligatorieta' del rendiconto, con esclusione di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, anche di natura etnica, religiosa, di genere e politica. 3. L'associazione e' riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10, d. Lgs. 36/2021, nonche' ai sensi e per gli effetti della delibera del consiglio nazionale del c. O. N. I. N. 1720 del 2022, ed esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attivita' sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), d. Lgs. 36/2021 s. M. I. In particolare, l'associazione ha quale finalita' lo sviluppo e la diffusione di attivita' sportive dilettantistiche di qualsiasi disciplina sportiva e/o ricreativa e/o ludica considerata ammissibile dai regolamenti e dalle disposizioni del c. O. N. I. , del c. I. P. Nonche' oggetto di iscrizione presso il registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche tenuto dal dipartimento sport del consiglio dei ministri e/o il registro nazionale delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche. L'associazione riconosce e promuove il valore delle attivita' sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, ivi comprese la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica nonche' la partecipazione all'attivita' agonistica e/o ricreativa e/o ludica delle f. S. N. (federazioni sportive nazionale), delle d. S. A. (discipline sportive associate) e/o e. P. S. 2 (enti di promozione sportiva) cui risulta affiliata ed alla quale si impegna a presentare annualmente richiesta di affiliazione per le discipline sportive di riferimento. 4. L'associazione puo' altresi' essere costituita, quale ente del terzo settore, anche nella forma di impresa sociale, fermo restando il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalita' di cui all'art. 4 del d. Lgs. 117/2017. In materia di ordinamento e di amministrazione si applicano le disposizioni del d. Lgs. 117/2017. 5. L'associazione ha facolta' di realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione e allo svolgimento delle discipline sportive praticate con delibera del consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 20 del presente statuto. 6. L'associazione altresi' svolge attivita' didattica, di formazione, di preparazione e di assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attivita' sportiva praticata, con le finalita' e l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal c. I. O. , dal c. O. N. I. , dall'i. P. C. E dal c. I. P. Ed a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari delle f. S. N. (federazioni sportive nazionali), delle d. S. A. (discipline sportive associate) e/o e. P. S. (enti di promozione sportiva), anche paralimpici, e comunque iscritte nel registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, cui decide di affiliarsi, compresi quelli delle federazioni internazionali cui aderiscono gli organismi affilianti. 7. L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli organismi affilianti per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 d. Lgs. 39/21. 8. L'associazione gestisce attivita' e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport dilettantistico, con: a. L'organizzazione di attivita' ludiche e di formazione sportiva e ricreativa dello sport dilettantistico; b. La prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attivita' sportivo-agonistiche; c. La promozione e lo sviluppo di tutte le attivita' sportive dilettantistiche, incluse le attivita' integrate, connesse e accessorie secondo le norme delle rispettive f. S. N. - d. S. A. - e. P. S. Alla quale deliberera' di aderire accettandone statuto e regolamenti. 9. Nei limiti previsti dall'art. 9, d. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, e' facolta' dell'associazione svolgere attivita' secondarie e strumentali, purche' strettamente connesse ai fini istituzionali-sportivi e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: a. Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; b. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazione ed iniziative di diverse specialita' sportive; c. Organizzare corsi di avviamento allo sport, attivita' motoria e di mantenimento psico-fisico; d. Promuovere attivita' didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva esercitata; e. Gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali; f. Esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attivita' di natura commerciale, quali, inter caetera, sponsorizzazione, promo pubblicitaria, cessione di diritti con obiettivi di autofinanziamento; g. Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate; h. Collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive autorizzate dalle rispettive f. S. N. - d. S. A. - e. P. S. Alla quale deliberera' di aderire. 10. Ai sensi dell'art. 4, d. Lgs. 163/2022 e ss. Mm. Ii. , i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennita' legate alla formazione degli atleti, nonche' dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti di cui all'art. 9 del d. Lgs. 36/2021.
Parole chiaveL'attività principale è classificata con codice ATECO 93.19.10: Attività di organizzazioni ed enti sportivi e promozione di eventi sportivi.