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1. L'associazione e' un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della costituzione della repubblica italiana. E' apolitica, non ha fini razziali, non persegue scopi di natura religiosa ed ha per scopo l'esercizio, la promozione e la diffusione dell'attivita' sportiva dilettantistica, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale della persona senza discriminazione alcuna, nonche' la promozione della cultura dello sport e la partecipazione dei propri associati, dei tesserati e della comunita' alla vita associativa ed all'attivita' sportiva dilettantistica. 2. L'associazione e' retta dai seguenti principi ispiratori: - liberta' di associazione, partecipazione volontaria dei soci, solidarieta' e pluralismo; - assenza di scopo di lucro, anche indiretto; - uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, uniformita', effettivita' e non temporaneita' del rapporto associativo; - democraticita' della struttura; - elettivita' e libera eleggibilita' degli organi amministrativi; - sovranita' dell'assemblea degli associati; - diritto di voto per tutti gli associati (maggiori di eta') in relazione a qualsiasi argomento posto all'attenzione dell'assemblea degli associati, ivi compresi l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione; - principio del voto singolo; - intrasmissibilita' della quota o contributo associativo e non rivalutabilita' degli stessi; - trasparenza amministrativa con l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un bilancio (o rendiconto economico-finanziario) secondo le disposizioni di legge e statutarie; - devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell'associazione. 3. L'associazione non ha scopo di lucro. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere interamente destinati allo svolgimento dell'attivita' statutaria o all'incremento del patrimonio dell'ente. 4. E' vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonche' di capitale, fondi o riserve, comunque denominati in favore dei propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 5. Il patrimonio residuo all'atto dello scioglimento per qualunque causa dovra' essere devoluto a fini sportivi, ad altra associazione avente finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita' sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. 23. 12. 1996 n. 662 e successive modificazioni, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. L'associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica, nelle discipline sportive individuate dalle delibere del c. N. Coni e dal regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, con particolare riferimento - ma non in via esclusiva - alle seguenti discipline sportive: bocce (beach bocce, bocce per disabili - la boccia, bocce sull'erba - lawn bowl, petanque, raffa, volo) cosi' come regolamentate dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, ai quali deliberera' di affiliarsi, e di cui accetta gli statuti ed i regolamenti. Con delibera dell'assemblea soci l'associazione potra' ampliare la propria attivita' anche in relazione ad altre discipline sportive; nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, l'associazione potra': a. Organizzare e gestire l'attivita' didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento degli sport e delle discipline di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonche' corsi di attivita' sportive, attivita' fisiche, motorie e psicomotricita', centri sportivi e camps; b. Costituire squadre agonistiche di atleti, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva cui intende affiliarsi, nonche' dagli organismi sportivi internazionali; c. Organizzare gare e manifestazioni sportive; d. Organizzare e gestire ogni forma di attivita' sportiva, sia agonistica che ricreativa, e ogni altra forma di attivita' motoria e culturale idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico. Le attivita' di cui all'oggetto sociale potranno essere perseguite nei modi ritenuti piu' efficaci dagli organi dell'associazione, avvalendosi, ove possibile, e con l'obiettivo di minimizzare le spese, dell'attivita' di volontariato dei propri associati e tesserati.
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