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Titolo ii attivita' esercitate art. 4 le attivita' dell'associazione l'associazione esercita e organizza le seguenti attivita', secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto: e attivita' sportiva dilettantistica e altre attivita' di interesse generale; e attivita' secondarie e strumentali all'attivita' istituzionale di interesse generale; e attivita' di raccolta fondi. Art. 5 attivita' sportiva dilettantistica e altre attivita' di interesse generale per il raggiungimento delle proprie finalita', 1' associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attivita' di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza attivita' sportive dilettantistiche svolgendo in modo prevalente la propria attivita' piu' specificamente nelle seguenti discipline riconosciute dal coni e/ o dal cip, quali,calcio, calcetto, bocce, volley, tennis, basket, padel, nuoto, ciclismo, ping-pong, biliardino, biliardo, trekking, tito a segno, arti marziali, danza sportiva, compresa l'attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita' sportive. Per il raggiungimento delle proprie finalita', 1' associazione puo' inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attivita' sportive dilettantistiche riconosciute dal coni e dal cip o dall'organismo sportivo cui e' affiliata. L'associazione, inoltre, esercita e organizza le seguenti attivita' di interesse generale: a educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera d del codice del terzo settore; b organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse e beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera u del codice del terzo settore ; promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa 4. E non armata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. V del codice del terzo settore ; in qualita' di associazione di promozione sociale, le attivita' di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall' associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nel perseguimento delle finalita' istituzionali, !' associazione puo' altresi' svolgere le proprie attivita' di interesse generale anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, ai partecipanti ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che sono affiliate al medesimo ente e/o federazione nazionale a cui l'associazione e' affiliata, ai rispettivi associati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'associazione puo' svolgere attivita' di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n. 235 e successive modifiche e integrazioni. Art. 6 attivita' secondarie e strumentali all'attivita' istituzionale di interesse generale per il raggiungimento delle proprie finalita', 1' associazionepuo' svolgere anche attivita' diverse, purche' in modo secondario e strumentale rispetto all'attivita' di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, e' demandata al consiglio direttivo la concreta individuazione delle attivita' diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni. L'associazione puo' svolgere attivita' di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al dpr 4 aprile 2001, n. 235 e successive modifiche e integrazioni. Art. 7 attivita' di raccolta fondi ai fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale, l'associazione puo' altresi' esercitare anche attivita' di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e. Contributi di natura non corrispettiva. L'attivita' di raccolta fondi puo' essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformita' a quanto disposto dalla normativa vigente. Srofensho ese assbilti agrdio finell lenti a art. 8 gestione delle attivita' organizzate per la realizzazione delle suddette attivita' e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti enti senza fini di lucro nonche' con soggetti pubblici e privati. Puo' inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con associazioni, istituti, 'fondazioni, cooperative, imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. L'associazione puo' ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento di tali attivita' e al perseguimento delle finalita' statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'associazione puo' collaborare con altri enti del terzo settore e con ludo attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera i del codice del terzo settore ; c organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1 iettera k del codice del terzo settore; d organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche, (ai sensi dell'art. 5, comma , lett. T del codice del terzo settore
Parole chiaveAsd Coco Club opera prevalentemente nel macrosettore Altri servizi non finanziari, con specializzazione in Altri servizi non finanziari. L'attività economica con codice ATECO 94.99.90 è: Attività di altre organizzazioni associative nca.