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art. 1- denominazione e' costituita un'associazione denominata: asd sport game con sede legale in messina viale della liberta' n. 405 la modifica della sede potra' essere deliberata dall'assemblea ordinaria. Art. 2- finalita' l'associazione e apartitica e non ha scopo politico o di lucro e si propone di promuovere attivita' sportive, ludico:- ricreative, culturali e sociali per i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, sia di sesso femminile che maschile, di qualsiasi credo religioso e senza limiti di eta. . L'associazione si prefigge i seguenti scopi: ??La promozione, la diffusione e la pratica dello sport dilettantistico in ogni sua forma quale attivita' educativa e ricreativa; ??La promozione e l'organizzazione di attivita' sportive, formative e anche sussidiarie, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva; ??La promozione e l'organizzazione di ogni attivita' di carattere sportivo rendendone disponibile l'accesso e la pratica a tutte le componenti sociali; ??La promozione e l'organizzazione di manifestazioni sportive, convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi e centri di studio e di addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, del tempo libero, turistico e culturale in genere; ??La promozione e l'attuazione di servizi e strutture per lo svolgimento delle attivita' del tempo libero, quali sale letture, sale giochi, bar interni, spacci, mense, intrattenimenti musicali, videoteche, etc. ; ??L'edizione e diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, vademecum e comunque di ogni pubblicazione, connessa all'attivita' sportiva, educativa, ricreativa, del tempo libero e culturale in genere; ??Lo svolgimento attivita' di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l'attivita' sportiva educativa, ricreativa, del tempo libero e culturale in genere; ??Il compimento di ogni operazione economica e finanziaria, immobiliare e mobiliare ritenuta utile per il raggiungimento delle finalita' associative; ??Il collegamento e la collaborazione a tutte le iniziative che svolgono fini analoghi ai propri. Art. 3 affiliazioni e adesioni l'associazione si affilia al csen (ente di promozione sportiva riconosciuto dal coni ed ente di promozione sociale riconosciuto dal ministero degli interni) adottandone la tessera nazionale quale tessera del sodalizio stesso, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del coni, del cio ed a tutte le disposizioni del medesimo ente di promozione. Art. 4- durata ?La durata dell'associazione e a tempo indeterminato. L'associazione puo' essere sciolta su deliberazione dell'assemblea straordinaria appositamente convocata. Art. 5- patrimonio al fine di svolgere la propria attivita' e per il raggiungimento dei suoi scopi, l'associazione potra' ricevere contributi di ogni tipo, lasciti e donazioni, sia da persone fisiche sia da enti. Il patrimonio dell'associazione e' costituito: dall'importo delle quote associative annuali dail3eni mobili ed immobili che divenissero proprieta', dell'associazione da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio dei periodi precedenti da eventuali donazioni, erogazioni, contributi e sovvenzioni. Le entrate dell'associazione sono costituite: dalle quote sociali annuali dalle quote particolari una tantum dalle quote di partecipazione ad attivita' quali incontri, convegni, seminari, corsi e altre manifestazioni ??Da contribuzioni e/o sovvenzioni da parte di persone fisiche o enti pubblici o privati da ogni altra entrata conseguita nel rispetto delle finalita' istituzionali. Art. 6 - rendiconto l'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio saranno predisposti dal consiglio di amministrazione un rendiconto consuntivo economico-finanziario del periodo precedente allegando inoltre ii bilancio preventivo per il periodo in corso. Le eccedenze di ciascun esercizio ed ii patrimonio, comunque acquisito, non possono in nessun caso essere distribuiti agli associati, ne' direttamente, ne' indirettamente, e devono essere devoluti allo sviluppo delle attivita' ed iniziative dell'associazione nella misura e nei modi che saranno approvati anno per anno dall'assemblea degli associati. Art. 7- associati l'associazione ha le seguenti categorie di associati: soci fondatori soci sostenitori soci ordinari. Nella categoria di soci fondatori sono ammessi coloro che hanno effettivamente contribuito alla fondazione dell'associazione. Nella categoria dei soci sostenitori sono ammessi coloro che si impegnano, versando una quota annua maggiore di quella dei soci ordinari, a sostenere?Dell'associazione. Nella categoria dei soci ordinari sono ammessi coloro che si impegnano a versare le normali quote sociali. Art. 8 - ammissione per essere ammessi nelle categorie dei soci di cui ai punti b) e c) del precedente art. 7 e necessario presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione, contenente le proprie generalita', nonche' dichiarazione di conoscenza e sottoscrizione delle disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti emanati dagli organi associativi. Il consiglio di amministrazione decide, a suo insindacabile giudizio, sulle domande di ammissione entro un congruo termine dalla presentazione di queste. La partecipazione all'associazione 6 a tempo indeterminato, ne esclusa ogni forma diversa. La partecipazione e intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa; e' esclusa ogni rivalutazione della quota associativa. Art. 9- perdita della qualifica di socio puo' essere escluso ii socio che: ??Non ottempera alle disposizioni dello statuto, dei regolamenti o delle delibere degli organi sociali degli organismi da questo nominati, si rende moroso nel pagamento delle quote sociali senza giustificazione, arreca danni morali e/o materiali all'associazione. La sospensione o esclusione viene decisa dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei sum membri. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione in materia sono assolute e inappellabili. Art. 10- organi dell'associazione organi dell'associazione: assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il cassiere, il collegio sindacale, art. 11 - assemblea dei soci l'assemblea e' costituita da tutti i soci regolarmente iscritti. L'assemblea e' ordinaria e straordinaria. E' convocata anche fuori della sede sociale dal presidente del consiglio di amministrazione o su richiesta di un numero di 1/3 dei soci che abbiano puntualmente provveduto al pagamento delle quote associative. E' convocata mediante affissione di apposito avviso alla bacheca, almeno 5 giorni prima della data di convocazione. E, valida n prima convocazione quando sono presenti la meta piu' uno dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. L'assemblea e' presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e le proposte sono approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti. Ogni associato ha diritto ad un solo voto e puo' farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato con diritto di voto che non piu' detenere piu' di cinque deleghe. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto consuntivo economico-finanziario e del bilancio preventivo. L'assemblea ordinaria delibera: sull'approvazione del rendiconto consuntivo economico-finanziario e del bilancio preventivo e sulla destinazione e copertura rispettivamente dell'avanzo o disavanzo di gestione, sulla relazione tecnica e finanziaria del consiglio di amministrazione, sulla relazione del collegio sindacale, sull'approvazione di eventuale regolamento interno e relative modifiche, sulla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, su tutte le proposte avanzate dal consiglio di amministrazione e dai soci poste all'o. D. G. Su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto. L'assemblea straordinaria e convocata per le deliberazioni di sua competenza e ogni qualvolta il , consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno. L'assemblea straordinaria delibera: sullo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, sulle modifiche dello statuto, sull'eventuale trasferimento della sede. Per le delibere dell'assemblea straordinaria e' indispensabile il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. L'assemblea e' presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione che, nel ruolo di presidente dell'assemblea, nomina un segretario. Delle riunioni di assemblea viene redatto un verbale firmato dal presidente e dal segretario. Art. 12- consiglio di amministrazione l'associazione e retta da un consiglio di amministrazione che ne cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria. Il consiglio di amministrazione e' composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall'assemblea. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili fatto divieto ai membri del consiglio di amministrazione di ricoprire la medesima carica in altri organismi similari nell'ambito della medesima federazione o disciplina sportiva. Sono competenze del consiglio di amministrazione: curare le esecuzioni delle delibere dell'assemblea, redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo e il bilancio preventivo e sottoporli all'approvazione dell'assemblea, deliberare circa l'ammissione, sospensione ed espulsione degli associati ed accettarne le dimissioni, attribuire incarichi anche per la gestione di servizi da prestare agli associati, emanare deliberazioni in ordine al patrimonio dell'associazione ed alla richiesta delle quote sociali annuali, stabilendone l'entita', formulare le proposte di eventuali regolamenti interni da sottoporre all'assemblea. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, un vice presidente, un segretario e un cassiere. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonche' davanti a tutte le autorita' amministrative e giudiziarie, a lui spetta l'uso della firma sociale. Il presidente puo' conferire sia ai soci sia a terzi, procure speciali per determinati atti, dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione. In caso di impedimento viene sostituito dal vice presidente. Il segretario cura il disbrigo della corrispondenza, controfirma gli atti sociali, e' responsabile della conservazione degli atti correnti, dei registri delle riunioni assembleari, del registro e dello schedario dei soci. Il cassiere e' responsabile dei valori e della cassa dell'associazione e della tenuta della relativa contabilita'. Il cassiere predispone il conto consuntivo ed il bilancio preventivo entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio mettendolo a disposizione del consiglio di amministrazione. I posti vacanti che si dovessero determinare nel consiglio di amministrazione, per qualunque motivo, vengono colmati dagli altri consiglieri che seguono nell'ordine secondo il numero dei voti ottenuti. Le dimissioni della meta' piu' uno dei suoi componenti provocano le dimissioni dell'intero consiglio. Art. 13- convocazioni e delibere le convocazioni e le deliberazioni dell'assemblea degli associati e del consiglio di amministrazione, nonche' i bilanci dovranno essere pubblicati presso la sede associativa o sull'organo ufficiale dell'associazione o mediante altre formalita' atte a renderle note a tutti gli aventi diritto. Art 14- collegio sindacale? l'assemblea degli associati, qualora lo ritenga opportuno, potra' nominare un collegio di tre sindaci che durera' in carica quanto il consiglio di amministrazione. Al collegio spettera' la vigilanza contabile e amministrativa sulla conduzione, predisponendo una relazione all'assemblea degli associati. Art. 15 ? clausola compromissoria tutte le controversie insorgenti tra associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quail nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri o, in difetto, dal presidente del collegio sindacale se nominato, o in sua assenza, dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'associazione. La parte che vorra' sottoporre la questione al collegio arbitrale dovra' comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nome del proprio arbitro. L'altra parte dovra' nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitrato sara' nominato su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal presidente del collegio sindacale se nominato, o in sua assenza, dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'associazione. Ii collegio giudichera' ed adottera' il lodo con la massima libera di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale. Art. 16- scioglimento l'associazione si scioglie, oltre che per i casi previsti dalla legge, per delibera dell'assemblea degli associati, quando venga assunta a maggioranza di 415 degli aventi diritti al voto. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o piu' liquidatori e determina la destinazione dell'eventuale residuo attivo dedotte le passivita' che deve essere devoluto ad altra associazione che persegua finalita' analoghe o per fine di pubblica utilita' sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 della l. 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 17- norme finali per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme e le disposizioni previste dall'art. 36 e seguenti del codice civile, allo statuto ed ai regolamenti del coni, del cio e del csen ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili. Letto, approvato e sottoscritto in messina
Parole chiaveIl campo di attività di Asd Sport Game rientra nel macrosettore Altro informazione, comunicazione e intrattenimento, area Informazione, comunicazione e intrattenimento. Il codice ATECO 93.19.99 corrisponde all'attività: Altre attività sportive nca.