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1. L'associazione e' apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. 2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del coni o della federazione italiana sport per disabilita' intellettiva e relazionale (fisdir) se da questo delegata, ha per finalita' lo sviluppo e la diffusione dell'attivita' sportiva dilettantistica connessa alla disciplina del nuoto, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attivita' agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attivita' motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potra', tra l'altro, svolgere l'attivita' di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonche' lo svolgimento di attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata, impegnandosi, a tutela della salute degli atleti, alla repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli stessi nelle attivita' sportivo-agonistiche. 3. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potra' svolgere attivita' ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. 4. L'associazione e' altresi' caratterizzata dalla democraticita' della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettivita' delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non puo' avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attivita' sociale. Potra' erogare compensi, premi, indennita' di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalita' previste dall'art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili. 5. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del comitato internazionale olimpico (cio), del comitato olimpico nazionale italiano (coni), delle federazioni sportive internazionali, nonche' agli statuti e ai regolamenti del comitato italiano paralimpico (cip), delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate o degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal coni cui l'associazione stessa delibera di aderire. 6. L'associazione richiedera' il riconoscimento ai fini sportivi da parte del coni nei modi e nelle forme che vengono stabilite dallo stesso ente, dal cip e comunque dalla federazione o dall'ente di promozione cui l'associazione intende aderire. 7. L'associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonche' le decisioni che le autorita' federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivita' sportiva. 8. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti della federazione nazionale e comunque della federazione o ente di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche affiliate. 9. L'associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e tecnici sportivi tesserati al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. 10. L'associazione potra': - gestire immobili e impianti, propri o di terzi, senza finalita', di lucro adibiti a palestre, impianti di riabilitazione per persone parzialmente abili e per disabili, campi e strutture sportive di vario genere; - organizzare squadre sportive per persone abili, parzialmente abili e disabili per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni sportive di vario genere; - partecipare all'approntamento e alla gestione delle attivita' connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale; - gestire e promuovere corsi di istruzione tecnici e professionali, di aggiornamento e perfezionamento nelle attivita' sportive anche con enti locali, regionali e statali, pubblici e privati; - organizzare attivita' ricreative, ludiche e culturali per persone abili, parzialmente abili e disabili a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci. L'associazione non puo' svolgere attivita' diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie, anche di carattere commerciale, in quanto integrative delle stesse, a norma del d. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
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