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2. 1 la societa' e' una societa' di investimento a capitale fisso ("sicaf") italiana, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, primo comma, lettera i-bis), e 35-bis e seguenti del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni (il "tuf"), che ha per oggetto esclusivo l investimento collettivo del patrimonio raccolto, mediante offerta - in una o piu' emissioni - delle proprie azioni (di seguito, le "azioni"), in un portafoglio di beni immobili destinati a locazione, di diritti reali immobiliari, ivi compresi quelli derivanti da contratti di leasing immobiliare, con natura traslativa, e da rapporti concessori, e di partecipazioni di controllo in societa' immobiliari, italiane o estere, non ammesse alla negoziazione sui mercati regolamentati, restando inteso che per "societa' immobiliari" si intendono le societa' di capitali che prevedano nel proprio oggetto sociale la possibilita' di svolgere attivita' di valorizzazione, di locazione, di acquisto, di alienazione e/o di gestione, di beni immobili e di diritti reali immobiliari (collettivamente, l "investimento tipico"). Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell articolo 12 del decreto del ministero dell economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, concernente i criteri generali cui devono conformarsi gli oicr italiani (il "d. M. "), la societa' investira' (direttamente o indirettamente, anche attraverso veicoli di investimento, proprietari di beni immobili o titolari di altri diritti reali, o parti di altri fia immobiliari, nonche' attraverso operazioni di apporto di beni immobili) non meno di due terzi del valore totale del proprio attivo nell investimento tipico (ovvero nei diversi limiti previsti dalle disposizioni normative pro tempore vigenti, con riferimento ai fia italiani immobiliari). La societa' investira', inoltre, fino al massimo limite del residuo, un terzo del proprio attivo, in: (i) liquidita' e strumenti monetari assimilabili; (ii) strumenti finanziari derivati, ai soli fini di copertura; e (iii) altre attivita' necessarie per la gestione o per l operativita' dell investimento tipico, ovvero rivenienti dal medesimo investimento tipico (quali, ad esempio, crediti) (l "investimento residuale" e, congiuntamente, con i beni immobili e non sottostanti, sia l investimento tipico sia l investimento residuale, sono definiti come "asset under management" o, in forma abbreviata, "aum"). 2. 2 la societa' investira' il proprio patrimonio in beni immobili ubicati esclusivamente in italia, senza limitazioni di concentrazione degli investimenti in una specifica area geografica, e che abbiano le seguenti caratteristiche: (i) destinazione d uso uffici, commerciale/retail e/o residenziale; e/o (ii) siano locati o destinati ad essere locati nelle categorie di cui al precedente punto (i); in tutti i casi, che possano anche necessitare di interventi di ristrutturazione edilizia o conservativi, riqualificazione e/o riconversione. Ove un immobile sia acquisito indirettamente, tramite l assunzione di partecipazioni in societa' immobiliari, l area geografica dell investimento e' determinata in relazione all ubicazione dell immobile. 2. 3 le operazioni di investimento immobiliare potranno essere realizzate in base alle tecniche e alle modalita' ritenute piu' efficienti dal gestore designato (come infra definito), ivi incluso l eventuale ricorso a finanziamenti, ai sensi del successivo paragrafo 2. 6, nell ambito della propria autonomia gestionale, al fine di perseguire lo scopo della societa' (quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: eventuali apporti di beni immobili, con aumenti di capitale della societa' a servizio dei relativi conferimenti; partecipazione ad aste o ad altre procedure competitive; partecipazione, tramite proprie controllate, partecipate e/o societa' appositamente costituite, alle procedure di cui agli articoli 180 e seguenti del d. Lgs. 50/2016, stipula di contratti preliminari e definitivi e/o di contratti di opzione e/o di contratti di vendita di cose future e/o di contratti di appalto e/o altre modalita' consentite dalle disposizioni legislative pro tempore vigenti; assunzione di partecipazioni, dirette e/o indirette, in societa' immobiliari) e di conseguire e di distribuire il rendimento obiettivo (come infra definito); in particolare, l assunzione di partecipazioni in societa' immobiliari potra' essere strutturata dal gestore designato, secondo le modalita' ritenute piu' efficaci (ad esempio, mediante la stipula di contratti preliminari, di contratti di opzione e/o mediante partecipazioni indirette). Il gestore designato potra', inoltre, concedere in locazione i beni immobili di proprieta' della societa', anche con eventuale facolta' di acquisto per il locatario, e potra' richiedere la concessione di garanzie bancarie o assicurative, in particolare, ove richiesto ai fini della partecipazione a gare, pubbliche o private, per l acquisto di beni immobili, di diritti reali immobiliari o di partecipazioni in societa' immobiliari. 2. 4 la societa' potra' - altresi' - svolgere, in conformita' e nei limiti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ogni operazione commerciale, finanziaria (non nei confronti del pubblico), mobiliare e immobiliare, necessaria od opportuna ai fini del perseguimento dell oggetto sociale di cui sopra, fatte salve le attivita' riservate, ai sensi di legge, ad altre categorie di soggetti. 2. 5 la gestione del patrimonio della societa' spetta al gestore designato, che vi provvede in conformita' alle politiche di investimento descritte nel presente articolo 2 e nel rispetto del presente statuto e delle disposizioni normative tempo per tempo applicabili, fermo restando che l eventuale violazione delle disposizioni ivi contenute non puo' essere eccepita, nei confronti di terzi, quale causa di invalidita' o di inefficacia degli atti compiuti. 2. 6 benche' il gestore designato non preveda (quantomeno nella prima fase di gestione della societa') di ricorrere ordinariamente all indebitamento, lo stesso non esclude nemmeno di assumere, di volta in volta, dei prestiti, in base alle occasioni relative alle operazioni di investimento che gli si presenteranno e, in ogni caso, entro e non oltre i limiti di utilizzo della leva finanziaria "su base sostanziale", secondo cui l esposizione finanziaria della societa' non potra' mai essere superiore al triplo del valore patrimoniale netto, o nav, della societa' stessa, rapporto calcolato in base al metodo degli impegni, ai sensi e per gli effetti del regolamento delegato ue n. 231/2013 del 19 dicembre 2012 (il "regolamento gefia n. 231"); il ricorso alla leva finanziaria si realizzera' prevalentemente mediante l assunzione di prestiti, senza la preclusione di alcuna forma tecnica di finanziamento (incluse tecniche di gestione efficiente del portafoglio, nonche' tramite societa' controllate dalla societa'); la leva finanziaria puo' essere determinata anche per effetto dell accordo con la controparte, avente ad oggetto il regolamento differito di operazioni. Il gestore designato potra' stipulare contratti derivati, in relazione al predetto indebitamento, ai soli fini di copertura, e avra', inoltre, la facolta' di assumere prestiti sino al 100% (cento per cento) dell'importo dell'imposta iva dovuto, in occasione di operazioni di investimento. Il gestore designato potra', inoltre, concedere garanzie reali, a valere sui beni di proprieta' della societa', a favore di intermediari che concedano finanziamenti alla societa' stessa e/o a societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dalla stessa, laddove tali garanzie siano funzionali o complementari ad operazioni di investimento. I limiti di cui al presente paragrafo 2. 6 sono calcolati nel rispetto dei criteri pro tempore vigenti, cosi' come stabiliti dalle norme prudenziali, di volta in volta emanate dalla banca d italia. 2. 7 in deroga alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla banca d italia per i fia immobiliari non riservati, il patrimonio della societa' potra' essere investito dal gestore designato (direttamente o attraverso societa' immobiliari) anche in un unico bene immobile, avente caratteristiche urbanistiche e funzionali unitarie, alienabile separatamente dai restanti immobili; resta inteso, in ogni caso, che non trovera' applicazione alcun limite di concentrazione durante i primi 24 (ventiquattro) mesi dall avvio dell operativita' della societa', nel corso della sua liquidazione e/o nel caso di cessione degli aum, laddove il corrispettivo di tale cessione non sia reinvestito.
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