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La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'integrazione sociale dei cittadini sviluppando tra essi lo spirito mutualistico e solidaristico ed ai sensi della legge 15. 04. 1886 n. 3818 e del d. L. 83/2012 art. 23 s. M. I. Opera a favore e nell'interesse dei soci, sia persone fisiche sia giuridiche, e a beneficio di soggetti terzi non soci purche' in misura non prevalente, mediante: - l'erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di premorienza, infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza di inabilita' temporanea o permanente; - lo svolgimento di attivita' di servizi di cui al punto precedente finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e molto svantaggiate: 1) disoccupati da almeno 24 mesi; 1a) disoccupati da 12 mesi se: * con un'eta' compresa tra i 15 e i 24 anni; * non sono diplomati o hanno completato la formazione da due anni senza avere trovato lavoro; * con eta' superiore ai 50 anni; * soli con figlio a carico; * lavora in contesti ove il suo genere (uomo o donna) e' fortemente sotto rappresentato; * appartiene ad una minoranza etnica e necessita' di rafforzare la formazione linguistica e professionale; 2) rifugiati o richiedenti protezione internazionale; 3) persone con asilo politico, protezione umanitaria e sussidiaria; 4) persone senza fissa dimora; 5) persone inserite nel collocamento mirato della legge 68/1999; 6) svantaggiati ex art. 4 l. 381/1991: disabili fisici, psichici e sensoriali; tossicodipendenti e alcolisti; persone in trattamento psichiatrico; minori a rischio in eta' lavorativa; detenuti. La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo e cooperativa di mutuo soccorso: l'attivita' di erogazioni di trattamenti e prestazioni socio sanitarie e' connessa con quella di erogazione di servizi assistenziali ai soci. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettivita', puo' cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse umane della comunita' e in special modo volontari, fruitori dei servizi sociali, attuando in questo modo -grazie anche all'apporto dei soci lavoratori- l'autogestione responsabile dell'impresa. Nello svolgimento dell'attivita' produttiva la cooperativa im-piega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualita' prevalente, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514 c. C. : (a) non puo' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non puo' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) non puo' distribuire riserve fra i soci cooperatori; d) deve devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa puo' operare anche con soggetti terzi, non soci. (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - l'erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di premorienza, infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro nonche' in presenza di inabilita' temporanea o permanente; - l'erogazione di sussidi e contributi per le spese sanitarie sostenute dai soci o dai familiari per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; - l'erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti; - l'erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizioni di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari in assenza di provvidenze pubbliche; - l'erogazione di prestazioni e di servizi anche amministrativi a favore dei soci con l'intento di ricercare il miglior prezzo o la miglior tariffa per favorire, ovvero ottimizzare il relativo onere da sostenere. Nel contesto di tali attivita', la societa' potra', sia direttamente che indirettamente, ovvero tramite l'ausilio di terze societa' di assicurazione debitamente autorizzate dell'ivass, erogare prestazioni e servizi, sia in ambito sanitario che socio assistenziale generale (amministrativo, legale e fiscale), comunque atti aventi il solo fine di diminuire ovvero ottimizzare l'onere medio di mercato a carico del socio. La societa' non puo' svolgere attivita' diverse da quelle previste dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818 ne' svolgere attivita' di impresa. Al fine del raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa promuovera' la formazione professionale dei soci lavoratori con specifico riferimento ai settori produttivi in cui sono impiegati, anche con il contributo della u. E. , degli enti pubblici e privati in genere e/o singoli. E' vietata ogni modifica statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, precisandosi che le attivita' finanziarie non dovranno essere svolte nei confronti del pubblico e dovranno essere strumentali all'oggetto sociale, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa puo' altresi' assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.
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