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(scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio/sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, ispirandosi ai principi di solidarieta' e mutualita', e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio/sanitari, culturali, educativi, ambientali e turistici di cui al successivo articolo 4. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti interni che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti saranno predisposti dall'organo amministrativo applicando i principi che informano il presente statuto ed i regolamenti statutari eventualmente emanati ai sensi dell'art. 40. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. La cooperativa aderira' ad organismi di secondo grado su determinazione dell'organo amministrativo. (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, la cooperativa ha come oggetto: a) lo svolgimento in via diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, di attivita' socio-sanitarie e/o educative in genere, in particolare: - servizio assistenza domiciliare, telesoccorso e teleassistenza, trasporto per soggetti in difficolta', reinserimento sociale e lavorativo, educativa domiciliare, attivita' ludico-educative e di cura, attivita' di laboratorio creativi di vario genere, produzione artigianale, informatica, attivita' didattico-espressive, palestra, cineforum, tempo libero ecc. , attivita' socio-riabilitative da svolgere in strutture residenziali e semiresidenziali (anche per soggetti con fragilita' sociale); - gestione di strutture di accoglienza per persone in situazioni di svantaggio; - promozione e gestione di servizi e centri di riabilitazione; b) la gestione, in modo stabile o temporaneo, in proprio o per conto terzi di: aree attrezzate per verde pubblico, riserve naturali, attivita' finalizzate al turismo, allo sport e alla comunicazione (telematica, radio e televisiva), servizi di protezione civile e attivita' di servizio civile e comunque tutti i servizi esternalizzabili dagli enti locali riferiti agli ambiti di esercizio dell'attivita' sociale; c) l'esercizio di attivita' finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, esclusa ogni forma di intermediazione; le attivita' di cui al presente oggetto sociale dovranno essere svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla cee - ue, da enti sovranazionali, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono: tutti i soggetti interessati dalle attivita' dell'oggetto sociale cosi' come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni della legge quadro n. 328/2000 senza distinzione alcuna. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La societa', con riguardo alle attivita' contemplate nell'oggetto sociale, potra' esercitare attivita' di cui all'art. 1 della legge 23. 11. 1939 n. 1815 e comunque per le quali sia prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione, nel rispetto della normativa specifica. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento statutario approvato dall'assemblea sociale. La societa', per l'attuazione dell'oggetto sociale, potra' compiere sia in italia che all'estero operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie connesse all'attivita' principale, nonche' assumere partecipazioni in altre imprese, enti, societa' e consorzi e associazioni temporanee di imprese la cui attivita' sia analoga, affine o connessa con la propria, ai sensi e nei limiti di legge, ma sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale e comunque come attivita' non prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, ne' rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dal d. Lgs. 385/1993 e con esclusione delle attivita' di cui al d. Lgs. 58/1998; si intendono escluse, in relazione a tutte le attivita' che precedono, quelle attivita' che tempo per tempo siano dalla legge riservate o in relazione alle quali siano richiesti requisiti non posseduti dalla societa'. Resta escluso l'esercizio di attivita' riservate ai professionisti iscritti in appositi albi.
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