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L' associazione e' apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell' associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale. L' associazione e' altresi' caraterizzata dalla democraticita' della struttura, dall' uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall' elettivita' delle cariche associative. L' associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, d. Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attivita' sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), d. Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalita' lo sviluppo e la difussione di attivita' sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del calcio e piu' in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e delle disposizioni dei coni e del registro delle attivita' sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del consiglio dei ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attivita' idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l' associazione potra', tra l'altro, svolgere, prevalentamente in favore dei propri associati, l'attivita' didattica per l' avvio, l' aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nei limiti previsti dall 'articolo 9, d. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, e' facolta' dell'associazione svolgere attivita' secondaria e strumentale, purche' strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo: attivita' ricereativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro; la gestione di centri benessere e fisioterapici; la vendita di articoli sportivi; la promozione di attivita' sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attivita' svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo; come disposto dall' articolo 9. Comma 1-bis, d. Lgs. 36/2021 i proventi derivanti da sponsorizzazioni, messaggi pubblicitari, cessioni di diritti e indennita' legale alla formazione degli atleti, gestione di impianti/strutture sportive non rientreranno nel computo per la determinazione della soglia di cui al precedente comma 1. L'associazione garantira' la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consntire loro l' elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del coni, del c. P. I. , nonche' agli statuti e regolamenti delle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attivita' sportiva praticata. L' associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del coni, delle federazioni, enti di promoziobe sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonche' le decisioni che le autorita' sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e diciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva. L' associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in genrale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell' articolo 16, d. Lgs. 39/2021.
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