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L'associazione intende perseguire le proprie finalita' nell'ambito della regione lazio e ha lo scopo di: (a) organizzare attivita' culturali e/o sportive, formative, assistenziali, educative, istruttive, anche mediante l'istituzione di corsi, rivolte ai propri associati. In particolare l'associazione, che non persegue alcun fine di lucro,nell'ambito dei fini istituzionali, si propone anche di isti- tuire corsi di insegnamento in materie scientifiche, umanistiche, artistiche e sportive; (b) promuovere il miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventu', della persona e della famiglia in generale; (c) favorire l'accesso di giovani e adulti, sia studenti che lavoratori, alla cultura, alla scienza, alla tecnica e all'arte, nel rispetto delle specificita' locali, con precipua valorizzazione delle radici spirituali e culturali europee in una prospettiva di apertura universale, nel rispetto della liberta' e della dignita' delle persone. Per il raggiungimento delle sue finalita' e il perseguimento dello scopo, l'associazione potra': - costituire o gestire strutture residenziali o meno, strutture recettive, centri per convegni, finalizzati alla formazione dei giovani e degli adulti; - svolgere e promuovere congressi, convegni, corsi di aggiornamento, corsi di insegnamento anche di tipo seminariale; - svolgere e promuovere attivita' di ricerca, documentazione,informazione, favorendo in tal modo l'accesso dei giovani all'universita', al lavoro, alla cultura, alla scienza e all'arte; - erogare borse di studio e premi a persone particolarmente meritevoli o in condizioni di reddito disagiate e finanziare la partecipazione di studenti a corsi di studio e ad attivita' educative. L'associazione puo' svolgere dette attivita' ed iniziative anche in collaborazione o mediante partecipazione in altri enti, societa' od organizzazioni italiane, di altri paesi o internazionali aventi finalita' analoghe alle proprie. L'associazione potra' svolgere ogni attivita', anche commerciale, purche' in via occasionale e non prevalente e purche' si tratti di operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese operazioni economiche, finanziarie (non nei confronti del pubblico) e patrimoniali in genere, atte e funzionali al perseguimento dello scopo associativo. Tutte tali attivita' devono svolgersi nel rispetto ed in conformita'delle norme di legge vigenti e che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso, non sono considerate commerciali, ai sensi dell'art. 148, terzo comma, d. P. R. 917/1986 cosi' come modificato dall'articolo 1 del d. Lgs. 344/2003, le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Per l'attivita' commerciale l'associazione, ai sensi dell'art. 144, secondo comma, del d. P. R. 917/1986 cosi' come modificato dall'art. 1 del d. Lgs. 344/2003, avra' l'obbligo di tenere la contabilita' separata.
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