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Articolo 1) - e' costituita un'associazione culturale per l'infanzia denominata: associazione culturale per l'infanzia principe ranocchio. Articolo 2) - l'associazione ha sede in augusta, via pio la torre sn articolo 3) - l'associazione ha durata illimitata, strutture ed organizzazione democratica, non ha scopo di lucro ed ha per oggetto esclusivo iniziative di rilevanza ed utilita' sociale e precisamente: - assistenza ai bambini attraverso la creazione di asili nido, scuola materna, primina, scuola elementare, baby-parking, doposcuola per elementari, corsi di preparazione per insegnanti di scuola materna, doposcuola per ragazzi di scuola media e media superiore; - promozione, incremento e divulgazione di ogni attivita' educativa, culturale e ricreativa, nonche' la formazione dei soci e dei cittadini attraverso gli strumenti pi idonei e moderni; - organizzazione di gruppi di studio, seminari specializzati, cicli di conferenze, dibattiti, convegni, mostre e rassegne; - la cura dell'incremento dell'attivita' turistico-ricreativa dei soci e dei cittadini, organizzando viaggi ed escursioni, visite e soggiorni sia in italia che all'estero; - lo svolgimento di attivita' inerenti alla medicina sociale nelle scuole, con la creazione di tutte quelle infrastrutture idonee allo svolgimento allo sviluppo ed alla prevenzione delle malattie dell'infanzia; - l'organizzazione e la gestione dei servizi a favore degli anziani previsti dalla legge regionale n. 87/1981 e particolarmente: a) assistenza domiciliare: 1) di tipo sanitario (visite sanitarie, prelievi ematoclinici, somministrazione di farmaci per via parentale, apposizione di sonde e cateteri, ecc. ); 2) di tipo assistenziale aiuto domestico, disbrigo delle commissioni, preparazione e forniture pasti, igiene della casa, della persona, sostegno psicologico, ecceter; b) gestione di ambulatori geriatrici; c) gestioni di consultori geriatrici; d) gestione di day-hospital; e) gestione di servizi di ristoro, pernottamento, attivita' ricreative e culturali; f) gestione dei servizi sanitari, sociali ed amministrativi di case albergo, case protette e comunita' alloggio, nonche' di soggiorni climatici, marini, montani, termali; - servizi a favore di portatore di handicap fisici, psichici; - organizzazione di attivita' sportive e di ballo. In ogni caso l'associazione non puo' svolgere attivita' diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Articolo 4) - i soci si distinguono in: fondatori, ordinari, sostenitori. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione. Inoltre, possono entrare a far parte della categoria dei soci fondatori coloro che su indicazione del consiglio direttivo, per meriti particolari presentino domanda, versino la quota patrimoniale fissata dal consiglio direttivo, siano accettati dall'assemblea dei soci fondatori mediante votazione a scrutinio segreto con maggioranza assolutadei voti. Sono soci ordinari coloro che collaborano attivamente nello svolgimento dei programmi dell'associazione e versano la quota stabilita. Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono economicamente per la crescita dell'associazione attraverso una erogazione liberale per i fini istituzionali dell'ente. I soci sostenitori, pur condividendo le finalita' associative, non hanno diritto al voto. Articolo 4) - i diritti dei soci sono: partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti; eleggere le cariche sociali ed essere eletti, salvo i limiti di cui al precedente articolo 4; chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto; formulare proposte agli organi sociali, nell'ambito dei programmi ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto. Articolo 6) - i doveri dei soci sono: rispettare le norme del presente statuto e i deliberati degli organi associativi; non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'associazione; presenziare alle assemblee, alle riunioni degli organo - se ne fanno parte - e partecipare alle attivita' di volontariato, che l'assemblea di volta in volta programmera' in attuazione delle finalita' statutarie. Articolo 7) - la qualita' di socio si perde: per morosita'; per esclusione; per dimissioni. Potranno incorrere nella esclusione tutti coloro che per gravi e provate inadempienze nei confronti dei presente statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'associazione. L'assenza non giustificata, in tre riunioni consecutive o nell'espletamento delle attivita' programmate, fa perdere il titolo di socio. La decadenza e' pronunciata d'ufficio dal consiglio direttivo, sentito il collegio dei probiviri. Articolo 8) - le prestazioni fornite dagli aderenti sono del tutto gratuite. L'attivita' del volontariato non puo' essere retribuita in alcun modo. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro o autonomo con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'associazione. Articolo 9) - l'esercizio finanziario dell'associazione comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Le entrate dell'associazione sono costituite: dalle quote sociali; dai contributi di enti pubblici e privati e da persone fisiche; da donazioni a lasciti testamentari; da eventuali finanziamenti pubblici e privati a seguito di domanda e/o protocolli d'intesa o convenzioni. Articolo 10) - il patrimonio dell'associazione e' costituito: da beni mobili; da beni immobili accettati secondo forme previste dalla legge vigente; dalle quote degli iscriiti; dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici e privati accettati secondo forme previste dalla legge vigente. Articolo 11) - gli organi dell'associazione sono: l'assemblea dei soci; il consiglio direttivo; il presidente. Articolo 12) - l'assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e straordinariamente tutte le volte che lo voglia il presidente, il consiglio e l'assemblea. E' convocata dal presidente e, qualora sia assente o impedito, dal vice presidente. Nell'avviso di convocazione deve essere inserito: il luogo in cui si svolge, la data e l'ordine del giorno. Si riunisce altresi' ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo di soci regolarmente iscritti da almeno tre mesi. Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo. Delle riunioni dell'assemblea redatto, a cura del segretario e sotto la responsabilita' del presidente, verbale da scrivere in apposito libro verbale dell'assemblea. Le riunioni dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, quando e' presente la meta' piu' uno degli aventi diritto ed in secona convocazione qualunque sia il numero di presenti. La maggioranza, nelle deliberazioni, e' quella relativa ai presenti salvi casi di modifica dello statuto. Articolo 13) - l'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratta di elezione delle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi. Qualora nel corso delle votazioni le proposte ottengono la parita' dei consensi queste si ritengono respinte. Nelle elezioni delle cariche sociali, qualora due o piu' candidati ottengono la parita' dei consensi, risultano eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i piu' anziani di eta' ed a parita' di eta', quelli con maggiore anzianita' di iscrizione all'associazione. Articolo 14) - l'assemblea dei soci e' convocata dal presidente dell'associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui puo' disporre l'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, il luogo, e l'ora della riunione e deve essere diffuso almeno 10 (dieci) giorni prima di qello fissato per l'adunanza. Partecipano all'assemblea i soci che hanno regolarizzato il versamento della quota associativa e che siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Le riunioni dell'assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facolta' del presidente dell'assemblea ai non soci di prendere la parola. La richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci, avente per ordine del giorno lo scioglimento dell'associazione, deve essere presentata da almeno i 4/5 dei soci con diritto di voto con esclusione delle deleghe. Articolo 15) - in apertura dei lavori, l'assemblea elegge un presidente e un segretario, nomina dunque due scrutatori per le votazioni palesi e ove occorre tre scrutatori per votazioni segrete. Articolo 16) - i compiti dell'assemblea sono: approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell'associazione; approvare le relazioni del consiglio direttivo; approvare e modificare i regolamenti di funzionamento operativo della stessa; approvare il regolamento generale dell'associazione uniformandola alla natura partecipativa della stessa; approvare e modificare su proposta dei medesimi, il regolamento dei soci che svolgono attivita' volontaria; approvare le modifiche dello statuto; per questo punto e' necessaria la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, della maggioranza dei due terzi pi uno dei soci iscritti da almeno tre mesi e le modifiche devono altresi' essere approvate dalla maggioranza dei volontari; deliberare su tutti gli argomenti proposti alla sua approvazione. La riunione dell'assemblea, per gli adempimenti di propria competenza, si svolge entro e non oltre il trentuno marzo di ogni anno. Articolo 17) - il consiglio direttivo e' composto da un minimo di tre ad un massimo di sette soci, eletti in seno all'assemblea e resta in carica tre anni. Il consiglio si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o se ne e' fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti, cinque giorni prima della data fissata. Per particolari o gravi circostanze i cinque giorni possono essere ridotti a 24 (ventiquattro) ore. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti dell'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui ai commi precedenti, esposto nei locali della sede sociale. Dalle riunioni del consiglio direttivo viene redatto verbale a cura del segretario e sotto la responsabilita' del presidente, da trascrivere in appositolibro verbale del consiglio direttivo. Qualora nessun medico o infermiere professionale faccia parte del consiglio, l'assemblea nominera' una commissione consultiva formata da cinque membri nominati tra i soci infermieri e medici dove sia garantita almeno la presenza di membri appartenenti a tali professioni. Tale commissione, coordinata dal medico o dal membro piu' anziano, avra' il dovere di rendere pareri consultivi obbligatori tutte le volte che il consiglio deliberera' su argomenti o servizi che rientrino nel comparto sanitario assistenziale. Articolo 18) - i compiti del consiglio direttivo sono: predisporre le proposte da presentare all'assemblea per gli adempimenti previsti dal precedente art. 16; eseguire i deliberati dell'assemblea; adottare tutti i provvedimenti necessari nel proseguimento degli obiettivi associativi; aderire ad organizzazioni locali e nazionali di volontariato in attuazione dei fini del presente statuto; decidere sull'ammissione dei nuovi soci vaggliandone i requisiti morali. Articolo 19) - le riunioni del consiglio direttivo, sono valide quando partecipi la meta' piu' uno dei componenti. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Per la validita' delle deliberazioni valgono le stesse norme per l'assemblea dei soci. Nel consiglio direttivo non sono ammesse deleghe. Articolo 20) - il presidente e' legale rappresentante dell'associazione puo' stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'associazione, puo' nominare avvocati e procuratori nelle linea attive e passive. Il presidente sottoscrive tutti gli atti dell'associazione anche quelli relativi ai terzi, convenzioni, protocolli d'intesa o quanto altro necessario e riscuote, nell'interesse dell'associazione, eventuali contributi, donazioni da terzi, rilasciando liberatoria quietanza. L presidente, puo' delegare in parte o interamente i propri poteri al vice presidente o ad altro componente del consiglio. Articolo 22) - i compiti del segretario e del tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell'associazione; spetta a loro la tenuta dei libri sociali e contabili. Articolo 23) - il consiglio direttivo, puo' deliberare l'apertura di sedi periferiche, al di fuori del territorio del comune in cui ha sede l'associazione, quando lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno dieci soci. Ogni sede periferica in armonia col presente statuto, determina un proprio regolamento che diviene esecutivo previa l'approvazione da parte del consiglio direttivo. La sede periferica si regge autonomamente sia sotto il profilo amministrativo, che sociale attraverso un proprio consiglio direttivo. Territoriale eletto dall'assemblea territoriale dei soci secondo le modalita' previste dal presente statuto. La sede periferica godendo di autonomia gestionale e finanziaria, patrimoniale da bilancio non puo' coinvolgere nella propria situazione patrimoniale singoli soci o l'associazione. Parimenti non potra' essere coinvolta nella gestione dell'associazione madre. Articolo 24) - le quote sociali vengono stabilite da apposito regolamento. La quota associativa non puo' essere trasferita a terzi o rivalutata. Lo scioglimento dell'associazione e' deliberato dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di almeno i quattro/cinque soci esperimenti il solo voto personale con esclusione di delega. Articolo 25) - l'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, sentita l'autorita' regionale preposta in merito alla destinazione del patrimonio dell'associazione, devolvera' tutti i suoi beni ad altra e/o altre associazioni che perseguono le stesse finalita' sociali. Per quanto non specificato nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge. Il primo esercizio sociale si chiudera' il 31 dicembre 2011. La quota di iscrizione degli associati che entreranno a far parte dell'associazione durante il primo anno e' determinata in euro 100,00 (cento virgola zero zero), e pertanto il patrimonio iniziale dell'associazione e' pari ad euro 300,00 (trecento virgola zero zero) che e' gia' stato versato in contanti nelle casse sociali prima d'ora. Glia associati costituiti in prima assemblea totalitaria deliberano che per ora l'associazione sia amministrata da un consiglio direttivo composto da tre membri che durera' in carica per tre anni. A tale carica vengono nominati: baffo francesca lorena, presidente e consigliere, alla quale spettera' la rappresentanza dell'associazione anche in giudizio, con tutti i poteri di legge e del presente statuto, cucinotta carmen vice presidente, scalora luciano, segretario e tesoriere, tutti sopra generalizzati, i quali dichiarano di accettare la carica sopra conferita e dichiarano, altresi', che a loro carico non sussistono cause di incompatibilita' o di ineleggibilita' a norma di legge e di statuto. Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'associazione presso le autorita' competenti e quelle necessarie all'acquisto da parte dell'associazione della personalita' giuridica. Ai soli effetti di cui sopra il presidente del consiglio direttivo viene autorizzato dall'assemblea ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti autorita'. L'importo globale delle spese, imposte e tasse del presente atto e' a carico dell'associazione. Richiesto, ho ricevuto io notaio questo atto che ho letto alle parti comparenti, le quali, da me interpellate lo dichiarano conforme alla loro volonta' e lo sottoscrivono con me notaio; il presente atto consta di quattro fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano per sedici pagine fino a questo punto.
Parole chiaveAssociazione Culturale Per L'infanzia Principe Ranocchio opera prevalentemente nel macrosettore Servizi alle famiglie, con specializzazione in Istruzione, formazione e servizi educativi. L'attività economica con codice ATECO 85.10.00 è: Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie.
Associazione Culturale Per L'infanzia Principe Ranocchio rientra nella classificazione "microimpresa" (meno di 10 dipendenti).