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2-1 l'associazione e' autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui al successivo comma 3 in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio economiche. 2-2 ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, e' utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. E' pertanto vietata all'associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 2-3 ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore, l'associazione e' costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attivita' di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del codice del terzo settore: f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; k) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata. 2-4 l'associazione puo' esercitare attivita' diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale, in conformita' a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del codice del terzo settore. Essa potra', inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attivita' istituzionale. 2-6 l'associazione puo' esercitare altresi' l'attivita' di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale. L'attivita' di raccolta fondi puo' essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. 2-7 l'associazione e' tenuta a svolgere la propria attivita' avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri soci. Essa puo' assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attivita' di interesse generale e al perseguimento delle finalita'. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attivita' non puo' essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci. 2-8 sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attivita' spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta'. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del d. Lgs. 117/2017. L'associazione tiene, a cura del consiglio direttivo ed in conformita' alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attivita' in modo non occasionale.
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