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1. La cooperativa, che e' basata sui principi della mutualita' e non ha fini di lucro, intende favorire il consolidamento e lo sviluppo delle imprese ad essa aderenti, dei confidi soci e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi fornendo loro le garanzie per agevolare la concessione di finanziamenti, nonche' i connessi servizi di assistenza finanziaria, utilizzando gli strumenti previsti dalle leggi e dalle tecniche in uso. 2. Ai sensi dell'articolo 13 del d. L. 30/09/2003 n. 269, convertito in legge 24/11/2003 n. 326 e dell'articolo 2514 c. C. : a) e' fatto divieto di distribuire dividendi ed avanzi di gestione di qualsiasi natura; b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a quattro punti e mezzo rispetto all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, riferito al capitale effettivamente versato, fermo il divieto assoluto di distribuire avanzi di gestione in qualsiasi forma; c) e' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori; d) e' fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente esistente e versato, ai fondi di garanzia interconsortile previsti dall'articolo 13 del d. L. 30/09/2003 n. 269, convertito in legge 24/11/2003 n. 326. 3. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. 4. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche nei confronti di terzi non soci, esclusivamente nei limiti e secondo le modalita' previste dalla normativa in vigore e comunque in misura non prevalente. 1. La cooperativa, con riferimento ed in conformita' al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto lo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali. 2. Piu' in particolare la societa', attraverso l'utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie, cogaranzie o controgaranzie prevalentemente nei confronti delle imprese ad essa aderenti, dei confidi soci ed delle imprese consorziate o socie di questi ultimi volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attivita'. 3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi la societa' puo' prestare garanzie personali e reali, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzie depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori dei soci o delle imprese consorziate o socie dei confidi soci. 4. La societa', fermo l'esercizio in via prevalente dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi, puo' altresi' svolgere prevalentemente nei confronti dei soci, nonche' delle imprese consorziate o soci dei confidi soci, le attivita' indicate nell'articolo 112, comma 5 del tub e, in particolare, le seguenti: a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte ai soci e alle imprese consorziate o socie dei confidi; b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma secondo tub, di fondi pubblici di agevolazione; c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma terzo, del tub di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con i soci e con le imprese consorziate o socie dei confidi soci al fine di facilitarne la fruizione. La societa' puo' inoltre concedere, in via residuale, finanziamenti di firma o di cassa nei confronti del pubblico ai sensi dell'art. 106, comma 1, del tub nei limiti massimi stabiliti dalla banca d'italia. 5. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' assumere partecipazioni in banche, societa' finanziarie ed assicurative, societa' strumentali nonche' piccole e medie imprese socie (pmi) nei limiti determinati dall'autorita' di vigilanza. 6. Il consiglio di gestione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 c. C. Alle condizioni e nei limiti ivi previsti. 7. La cooperativa puo' aderire ad un fondo di garanzia interconsortile ai sensi dell'articolo 13, commi 20-bis e seguenti, del d. L. 30/09/2003 n. 269, convertito in legge 24/11/2003 n. 326, nonche' ad enti che possano agevolare lo svolgimento delle attivita' istituzionali.
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