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La cooperativa, conformemente all art. 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attivita' attinenti all'assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria al recupero e/o alla riabilitazione di soggetti in situazione di handicap nonche' di anziani con l'esclusione delle patologie psichiatriche anche nell'ambito del servizio sanitario nazionale e segnatamente: a) creare e/o gestire anche per conto del s. S. N. Istituzioni quali: istituti medico-psico pedagogici, case di cura, rsa centri di recupero e/o di riabilitazione con ricovero o semiricovero, centri diurni e/o socio-educativi, ambulatorio domiciliare nonche' altre attivita' affini mediche riabilitative e/o di degenza per soggetti in situazione di handicap nonche' per anziani quali r. S. A. (residenze sanitarie assistenziali) anche con strutture complesse o organismi comunque similari destinati a familiari affini e congiunti dei soci sottoposti a tutela, ed eventualmente a familiari non soci; creare e/o gestire case di riposo per soci loro congiunti e non anche in concorso con altri enti e/o istituzioni senza scopo di lucro; b) promuovere e/o cooperare ad iniziative di qualsiasi genere per la protezione dei soggetti in situazione di handicap e/o anziani per la cura e l'eventuale reinserimento nella societa' di tali soggetti promuovendo altresi' la formazione e l'aggiornamento degli addetti a tali attivita'; l'eventuale tirocinio per animatori, educatori e tecnici della riabilitazione e di attivita' similari; promuovere e/o gestire direttamente o indirettamente corsi di formazione e di aggiornamento per il personale medico tecnico e di assistenza; accettare e/o collaborare con opera di volontariato e di servizi civili per obiezione di coscienza; c) promuovere ed organizzare convegni, seminari, pubbliche manifestazioni inerenti i servizi socio-sanitari ed educativi, la cultura della solidarieta' e della cooperazione, anche in collaborazione con enti pubblici e privati. Per il perseguimento di questi scopi la cooperativa potra' acquistare immobili e beni mobili accendere ipoteche a favore di terzi su immobili acquisiti accettare donazioni e/o eredita' costituire vitalizi anche a titolo oneroso effettuare la cessazione di crediti e concludere altri negozi a titolo sia oneroso che gratuito. Ospitare attivita' mediche e/o professionali. Partecipare ad eventuali forme di a. D. I. (assistenza domiciliare integrata). La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente statuto. La cooperativa potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla u. E. , dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potra' inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e n on di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. La cooperativa e' a mutualita' prevalente e pertanto, a norma dell'art. 2514 c. C. Rispetta tassativamente i seguenti divieti e obblighi: a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
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