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La societa' non ha finalita' speculative ne' fini di lucro; qualora esistessero le condizioni la societa' puo' chiedere il riconoscimento quale "organizzazione dei produttori della pesca" ai sensi e per gli effetti delle norme comunitarie o nazionali, emanate in materia; in tal caso, potra' avvalersi delle facilitazioni e benefici inerenti a detto riconoscimento. Nel quadro della normativa comunitaria e dell'organizzazione comune dei mercati (ocm) nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, l'op ha per oggetto: a) l'esercizio razionale della pesca, al fine di migliorare le condizioni di vita e di reddito dei propri soci, ottimizzando le condizioni di vendita della produzione di questi ultimi, mediante misure volte a: privilegiare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, in particolare attuando piani di cattura; promuovere la concentrazione dell'offerta; stabilizzare i prezzi; promuovere i metodi di pesca che favoriscono lo sfruttamento sostenibile. B) la riduzione dei costi di produzione dei soci; c) la razionalizzazione dei modi e dei sistemi di commercializzazione dei prodotti dei soci; d) il perfezionamento tecnico del naviglio, dei metodi e dei sistemi di pesca, nonche' il miglioramento delle strutture di commercializzazione e di conservazione del pescato, anche mediante il ricorso a misure e risorse finanziarie previste dalle normative vigenti; e) la formulazione di programmi per la comune disciplina della produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, per la realizzazione dei quali l'organizzazione potra' mettere a disposizione dei produttori soci mezzi tecnici appropriati o utilizzare impianti di proprieta' di enti pubblici c/o privati e/o di altri operatori, mediante apposite convenzioni; f) il collocamento del prodotto, preferibilmente presso organismi cooperativi, e la vendita del prodotto stesso per conto dei soci, anche previa manipolazione e trasformazione, sia in mercati all'ingrosso, sia ad operatori commerciali ed industriali, sia al dettaglio; g) la gestione delle quote (tac) eventualmente assegnate all'op; la gestione di altre possibilita' di pesca derivanti da norme comunitarie, da accordi con paesi terzi o anche da altri accordi sottoscritti; h)la partecipazione, anche insieme ad organismi pubblici, a cooperative, associazioni, consorzi, enti o societa' aventi lo stesso scopo sociale, alla costruzione e/o gestione di natanti da pesca, alla realizzazione di impianti di coltivazione ed allevamento di specie ittiche, nonche' impianti per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, il commercio e la distribuzione di' prodotti ittici. I) esercizio attivita' di consulenza aziendale, amministrativa e di elaborazione dati in base alle direttive ed ai progetti patrocinati dall'unione europea -direzione generale pesca e dal ministero per le politiche agricole - direzione generale della pesca e dell'acquacoltura. Organizza, altresi', anche corsi formativi per personale dipendente e/o addetti aziendali; l) assunzione di funzioni di direzione della attivita' di pesca, di guida dei soci nell' effettivo svolgimento della suddetta attivita' e di coordinamento delle singole prestazioni lavorative, e cio' anche nel caso che i soci siano proprietari dei mezzi nautici ed abbiano la gestione armatoriale in proprio e diretta dei natanti, e cio' al fine di meglio garantire il raggiungimento dello scopo mutualistico e la commercializzazione del pescato. L'op potra' altresi' far parte di cooperative, associazioni, consorzi, enti, societa' e/o geie aventi scopi analoghi e/o affini a quelli precedentemente indicati. 4. 1 nell'ambito dell'oggetto sociale l'op potra' compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie ritenute idonee al raggiungimento dei suoi fini ed in conformita' con le normative vigenti. 4. 2 l'op potra' inoltre raccogliere risparmio presso soci nei limiti fissati dalla legge. 4. 3 l'op e' disponibile a qualsiasi controllo contabile, organizzativo e tecnico da parte della comunita' europea, e/o della pubblica amministrazione italiana, in base alla normativa vigente. 4. 4. Per il conseguimento dell'oggetto sociale l'op puo': a) organizzare e gestire magazzini di deposito e frigoriferi, impianti di lavorazione, confezionamento e conservazione dei prodotti, distributori di carburanti e lubrificanti; b) stipulare convenzioni o contratti con societa' e/o enti pubblici e/o privati, intesi a realizzare le migliori condizioni di fornitura ai soci; c) svolgere attivita' mutualistica di assistenza sociale e tecnica nell'interesse dei soci; d) assumere ogni altra iniziativa che possa concorrere alla riduzione dei costi di esercizio dei soci aderenti; e) acquistare collettivamente il materiale necessario all'esercizio della pesca; f) istituire e gestire cantieri cooperativi per la fabbricazione di barche, corde, spaghi, reti, etc; g) acquistare per i soci qualsiasi materiale di lavoro; h) gestire direttamente le acque demaniali, eventualmente anche per conto dei soci; i) provvedere al trasporto dei prodotti ittici dai luoghi di produzione al luoghi di consumo; j) svolgere qualunque altra attivita' connessa od affine agli scopi sopra elencati. 4. 5 l'op puo' inoltre effettuare anticipazioni e prestiti ai propri soci in conformita' con le normative vigenti, nonche' agevolare operazioni finanziarie, assicurative o commerciali. 4. 5. I prodotti ittici per i quali l'op opera i suoi interventi sono: cozze pescate in banchi naturali (mytilus gallo provincialis), cozze allevate in mitilicoltura (mytilus gallo provincialis), lumachina (nassa mutabilis), sogliola (solea vulgaris), seppia (sepia officinalis), pannocchia (sqilla mantis). 4. 6. Al fine di perseguire l'oggetto sociale, l'op provvede a: a) razionalizzare le operazioni di pesca e di commercializzazione da parte di soci nelle varie zone e nei diversi periodi dell'anno; b) fissare le modalita', le condizioni e i prezzi minimi di vendita del prodotto e la classificazione e controllo della qualita' dei singoli prodotti in conformita' alle vigenti normative nazionali e comunitarie; c) fissare le modalita' e i prezzi di ritiro delle eventuali eccedenze di' produzione. Per il finanziamento delle operazioni di ritiro, l'op costituisce un fondo di intervento, alimentato da contributi basati sulle quantita' messe in vendita, oppure ricorre ad un sistema di compensazioni; d) stabilire criteri e modalita' per la determinazione di compensi o indennizzi ai soci, sulla base di principi mutualistici, di cui ai superiori punti a) e c). A tal fine e' costituito un fondo di intervento, separatamente evidenziato in conto d'ordine in calce al bilancio sociale alimentato dai contributi di cui alla successiva lettera e); e) riscuotere i contributi erogati da enti pubblici o organismi comunitari. 4. 7. L'organizzazione di produttori inoltre si impegna: 4. 7. 1. A presentare alla pubblica amministrazione piani e stime della produzione dei soci nonche' piani di commercializzazione del loro prodotto; 4. 7. 2. A predisporre i programmi operativi, cosi' come previsto nell'art. 9 del reg. 104/2000 e ad elaborare in generale programmi di pesca per evitare eccedenze di produzione ; 4. 7. 3. A collaborare all'applicazione di sistemi di normalizzazione e classificazione commerciale dei prodotti in conformita' alle normative nazionali e comunitarie; 4. 7. 4. A tenere una contabilita' ben distinta per le attivita' che sono oggetto di riconoscimento da parte di organi dello stato e/o comunitari.
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