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Art. 2 1. L'associazione e' un ente tecnico-economico senza fine di lucro e, pertanto, non puo' distribuire utili ai soci, svolge la sua attivita' su tutto il territorio nazionale e all'estero e, con deliberazione dell'assemblea, puo' costituire uffici distaccati e puo' aderire ad organizzazioni nazionali, estere ed internazionali aventi scopi affini, nel rispetto della propria autonomia, indipendenza giuridica, economica, finanziaria, gestionale ed organizzativa. L'eventuale adesione ai predetti enti non comporta obbligo ad accettarne lo statuto, ne' a fruire dei servizi e modelli organizzativi attivati dagli enti stessi. Art. 4 1. L'associazione si propone di promuovere ed attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione del bestiame di razza jersey italiana. Particolarmente: a) nel quadro delle direttive impartite dal mipaaf e dalla commissione tecnica centrale dell'associazione, cura la tenuta del libro genealogico della razza jersey italiana, svolge l'attivita' di ente selezionatore e predispone programmi genetici da sottoporre per l'approvazione all'autorita' competente; b) promuove e svolge studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici anche in collaborazione ed intesa con enti ed organismi nazionali ed esteri e con le amministrazioni pubbliche competenti; c) adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dall'amministrazione pubblica; d) promuove e collabora alla organizzazione di congressi e/o manifestazioni zootecniche atte ad evidenziare i progressi realizzati attraverso la selezione, integrandole e sviluppandole anche ai fini economici; e) svolge per i fini di cui sopra, nonche' per la valorizzazione del bestiame e del relativo materiale genetico, tutte quelle azioni che si rendono a tal fine utili anche provvedendo, fra l'altro, al deposito del marchio; f) favorisce la costituzione di organismi collaterali che integrino la realizzazione delle finalita' dell'associazione; g) promuove ed attua la certificazione del prodotto (latte, carne, ecc. ), anche depositando il relativo marchio. H) cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica; i) svolge azione promozionale per la diffusione della razza anche all'estero ed a tale scopo promuove e partecipa alla costituzione di enti rivolti allo scopo medesimo; j) puo' allevare bestiame, condurre aziende agricole, centri genetici e centri di produzione di materiale seminale e di embrioni, al fine di favorire la selezione, le valutazioni genetiche e la diffusione della razza e dei suoi incroci; k) svolge e promuove l'attivita' di assistenza tecnica, la disseminazione delle conoscenze e la formazione degli allevatori; l) progetta e promuove l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalita' degli animali allevati, nonche' del personale al medesimo addetto, dei rischi contro terzi e tutto quanto attiene all'attivita' dell'allevamento dei predetti animali.
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