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L'ass. Non ha scopo di lucro e persegue finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o piu' delle seguenti attivita' di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della l. 8/11/2000, n. 328, e s. S. M. E interventi, serv. E pres. Di cui alla l. 5/02/1992, n. 104, e alla l. 22/06/2016, n. 112, e s. S. M. B) interventi e pres. Sanitarie; c) pres. Socio-sanitarie di cui al d. P. C. M. 1402/2001 pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6/6/2001 e s. S. M. ; d) educazione, istruzione e formazione prof. Ai sensi della l. 28/03/2003 n. 53 e s. S. M. Nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; g) formazione universitaria e post-universitaria; i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente art. L) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22/04/2008, e s. S. M. Nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente art. Promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della l. 8/03/2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266 della l. 24/12/2007 n. 244; l'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'associazione potra' esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attivita' diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Il decreto all'oggetto, in attuazione dell'articolo 6 del d. L. Vo n. 117/2017, individua e definisce le caratteristiche delle attivita' diverse ovvero i concetti di strumentalita' e la secondarieta' stabilendo che le attivita' diverse di cui all'articolo 6 del d. L. Vo 117/2017 si considerano strumentali rispetto alle attivita' di interesse generale se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'ets, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale perseguite dall'ente medesimo ovvero quando sono finalizzate a supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalita' istituzionali dell'ets. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto, viene stabilito che le stesse attivita' diverse (di cui all'articolo 6 del cts) si considerano secondarie rispetto alle attivita' di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni: i ricavi da attivita' diverse non devono superare il 30% delle entrate complessive dell'ets. I ricavi da attivita' diverse non devono superare 66% dei costi complessivi dell'ets. A tal fine, occorre tenere conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attivita' in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attivita' di interesse generale. L'associazione potra' quindi scegliere alternativamente uno dei due criteri, che dovra' poi essere indicato (art. 3 comma 2) nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa. Ai fini del computo della percentuale di cui al comma 1, lettera b), rientrano tra i costi complessivi dell'ets anche: a. I costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'articolo 17, comma 1, del d. L. Vo 117/2017, calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attivita' di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del d. L. Vo 15 giugno 2015, n. 81; b. Le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale; c. La differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attivita' statutaria e il loro costo effettivo di acquisto. Nel caso di mancato rispetto dei limiti di cui sopra, l'associazione ha l'obbligo di effettuare, nel termine di 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'organo competente, apposita segnalazione all'ufficio del runts territorialmente competente ai sensi dell'art. 93, comma 3, del cts, nonche', eventualmente, agli enti autorizzati ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del medesimo decreto legislativo. Nel caso appena menzionato l'associazione sara' tenuta, nell'esercizio successivo, a mantenere un rapporto tra attivita' secondarie ed attivita' principali di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo di cui all'articolo 3 comma 1, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente. Nel caso di mancato rispetto di quest'ultimo obbligo o nel caso di omessa segnalazione del rispetto dei limiti, l'ufficio del runts territorialmente competente dispone la cancellazione dell'ets dal registro medesimo, ai sensi dell'articolo 50 del d. L. Vo 117/2017. L'associazione puo' esercitare anche attivita' di raccolta fondi (anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (co. 2, art. 7 cts) attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale e nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
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