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l'associazione non ha fini di lucro ed e' costituita invocando le agevolazioni fiscali di cui al d. Lg. Vo n. 460/97. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale, socio-sanitaria ed assistenziale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari. L'associazione san francesco, nel rispetto dei principi e nel metodo della mutualita', senza finalita' di lucro, in particolare si propone di perseguire i seguenti scopi: a) assistenza sociale e socio sanitaria nei confronti di soggetti socialmente disagiati, quali disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; tossico-dipendenti; alcoolisti; indigenti; anziani non autosufficienti in condizioni disagio economico; minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; profughi; immigrati non abbienti; b) assistenza socio-sanitaria ed assistenziale, negli ambiti sopra menzionati; c) beneficienza; d) istruzione e formazione negli ambiti sopra menzionati; e) sport dilettantistico negli ambiti sopra menzionati; f) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del presidente della repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; g) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; h) promozione della cultura e dell'arte; i) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad universita', enti di ricerca ed altre fondazioni che svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalita' da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'associazione non potra' svolgere attivita' diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle di esse strettamente connesse o integrative. L'associazione puo' operare in collaborazione con enti pubblici e privati ed istituzioni in genere nonche' con associazioni che abbiano il medesimo fine.
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