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Art. 2 l'associazione si ispira ai principi di democraticita' e gratuita', non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale. Art. 3 l'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attivita' di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore: i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricettive di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodifussione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa; art. 4 l'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attivita': promozione eventi, serate e manifestazioni a tema sportivo, ricreativo, ludico o di solidarieta' sociale e/o comunque di intrattenimento, anche in collaborazione con altri enti associativi, promuovere manifestazioni culturali, mostre, fiere, eventi artistici in genere utilizzando mezzi diversi, far circolare l'informazione giornalistica, privileggiando la comunicazione nelle sue varie espressioni relative a: cronaca, eventi culturali e sportivi, storia, video, fotografie, avvalendosi di materiale cartaceo e web ed usando tecniche di strumentazione digitali quali pc, macchine fotografiche digitali, telecamere e radiodiffusione; aderire e stipulare accordi di collaborazione con associazioni, istituti e organizzazioni nazionali che non perseguono finalita' in contrasto con lo statuto; reperire e gestire fondi per raggiungere gli scopi sociali; impegnarsi socialmente anche mediante la collaborazione di enti benefici, associazioni ed organizzazioni di promozione sociale; organizzare corsi, attivita' per il tempo libero, laboratori creativi di pittura, fotografia, lingue straniere e doposcuola. Art. 5 per lo svolgimento delle predette attivita' l'associazione si avvale prevalentemete dell'attivita' di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potra' inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalita' e metodi, nonche' collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalita' statutarie. Art. 6 ai sensi dell'art. 6 del d. Lgs- 117/2017 l'associazione potra' svolgere anche attivita' diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. L'individuazione di tali attivita' sara' operata dal consiglio direttivo con apposita delibera.
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