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1. L'associazione e' un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 2. L'associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attivita', a principi di democraticita' dei rapporti fondati nell'eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo, di cui all?Art. 2532 comma 2 del c. C. , sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei rendiconti economico-finanziario. 3. L'associazione si propone quale scopo istituzionale: 1. La promozione, e la pratica del gioco calcio a 5, a 7 e a 11 giocatori ed, in modo particolare, mediante l'organizzazione di tornei, sia maschili che femminili, organizzati in gironi di andata e ritorno che vedono coinvolti associati o partecipanti individuali (organizzati in squadre) uniti dalla passione del gioco del calcio, come strumento di ritrovo e di aggregazione. L'associazione potra' svolgere qualsiasi attivita' direttamente connessa o strumentale al raggiungimento del proprio scopo istituzionale, appoggiando anche iniziative e programmi di altre istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli dell'associazione stessa. Per quanto riguarda i giudici di gara, o il personale ausiliario, coinvolti nelle singole partite, l'associazione cerchera' di avvalersi prevalentemente dell'opera volontaria e gratuita di persone che siano animate dalla stessa passione calcistica dei propri associati, in mancanza di persone idonee allo svolgimento di questo compito l'associazione potra' ricorre all?Emissione di note di prestazioni occasionali. 2. L'associazione, al fine di poter conseguire il proprio scopo istituzionale si avvarra' della collaborazione di natura non professionale di una persona esterna che si occupera' esclusivamente delle attivita' amministrative-gestionali dell?Associazione, senza nessun vincolo di subordinazione con essa. Ad esso verra' conferito incarico in materia di organizzazione dei gironi dei singoli tornei, dell?Individuazione degli spazi idonei all'organizzazione agli stessi, della gestione e aggiornamento del sito internet, alla raccolta delle quote sociali o di iscrizioni, la tenuta della cassa e in generale della contabilita' che interessera' la vita dell?Associazione nella sua esistenza, nonche' ogni altra attivita' che consentira' all'associazione di conseguire il suo scopo istituzionale, anche in termini di individuazione di eventuali sponsor , esclusivamente sotto la supervisione finale del presidente e del segretario . Tra l'associazione e il soggetto incaricato verra' sottoscritto, entro e non oltre 30 giorni dalla costituzione dell?Associazione sportiva dilettantistica un regolare contratto di collaborazione coordinata e continuativa a carattere amministrativo-gestionale, per il quale verra' stabilito un compenso adeguato all?Impegno e al risultato che l'associazione sara' in grado di conseguire dal suo operato. 3. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del coni e a tutte le disposizioni statutarie dell?Ente di promozione sportiva a cui il consiglio direttivo dedichera' di affiliarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla costituzione dell'associazione e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dell?Ente di promozione sportiva stessa dovessero adottare a suo carico, nonche' le decisioni che le autorita' federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivita' sportiva. 4. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle societa' affilate.
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