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L'associazione e' apolitica e non persegue fini di lucro, in conformita' a quanto statuito dalle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e della gestione di attivita' sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva nell'ambito degli sport equestri ed eventualmente in tutte le discipline sportive che verranno definite dal consiglio direttivo, nel quadro, con le finalita' e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal c. O. N. I. E dalla federazione sportiva nazionale cui l'associazione si affilia. L'associazione potra' anche organizzare, con prevalente destinazione a bambini e ragazzi, eventi sportivi e centri estivi incentrati sullo svolgimento di attivita' sportiva, stage di approfondimento o perfezionamento delle discipline sportive praticate, sempre nei limiti previsti dalla normativa e dal presente statuto. L'associazione si propone di: - elevare moralmente e fisicamente i soci, soprattutto i giovani attraverso l'esercizio degli sports; - riunire tutti coloro che amano lo sport equestre e favorirne la diffusione mediante l'istituzione di corsi sotto la guida di propri istruttori consentendo ai meno abbienti la pratica con l'istituzione di corsi gratuiti; - organizzare gare, concorsi, percorsi ippoturistici, seminari veterinari, conferenze, mostre ippiche e manifestazioni sportive di ogni genere, nazionali ed internazionali, domare e trasportare cavalli; - acquistare e/o prendere in fitto prati a pascolo; - stampare libri ed opuscoli inerenti l'attivita' ippica. L'associazione e' soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte della federazione sportiva nazionale cui l'associazione si affilia nonche' in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva dalla rispettiva federazione o disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal coni. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potra' svolgere attivita' secondarie e strumentali all'attivita' principale quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'attivita' di gestione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive con le relative attivita' accessorie e complementari, nei limiti definiti dalle norme vigenti. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche. Nella propria sede e nei locali a sua disposizione, l'associazione potra' svolgere attivita' ricreativa a favore dei propri associati. L'associazione potra' effettuare erogazioni liberali o donazioni ad altre associazioni o enti che hanno oggetto sociale affine o simile al proprio o a altri enti con cui condivida lo svolgimento delle attivita' indicate nel presente articolo e potra' accettare erogazioni liberali o donazioni da altre associazioni o enti che hanno oggetto sociale affine o simile al proprio.
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