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Art. 5 scopi l'associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attivita' sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalita' lo sviluppo e la diffusione di attivita' sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del golf e piu' in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del coni, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attivita' idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. Il tutto con le finalita' e nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari nonche' delle direttive della federazione italiana golf, per quanto riguarda il golf, rispettivamente delle altre federazioni sportive per quanto riguarda gli eventuali altri sport; nonche' nel rispetto degli accordi e delle consuetudini internazionali per quanto riguarda i soci di circoli e di federazioni stranieri. 2. Di conseguenza: a) l'associazione, per se' e per i propri soci, riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della f. I. G. E si impegna a pagare le quote d'affiliazione e le quote associative stabilite dalla f. I. G. ; si impegna altresi', a norma dell'art. 80 dello statuto federale, a non adire altre autorita' che non siano quelle federali e a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie, originate dalla attivita' sportiva e non rientranti nella competenza degli organi di giustizia federali, che possono essere rimesse ai sensi dell'art. 808 del codice di procedura civile. B) condizione indispensabile per essere socio e' un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. C) l'associazione svolge inoltre l'attivita' didattica per promuovere attraverso l'insegnamento, specialmente presso le leve giovanili, il gioco del golf, compresi l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita' sportive. D) l'associazione puo' aderire ad accordi, stipulare convenzioni con agenzie ed enti pubblici a carattere locale, nazionale od anche internazionale, con cooperative e con associazioni di categoria. E) l'associazione puo' perseguire qualsiasi altra iniziativa finalizzata alla migliore realizzazione dello scopo dell'associazione innanzi specificato. 3. L'associazione puo' altresi' svolgere, in via secondaria e strumentale, attivita' diverse da quelle principali, purche' nei limiti indicati dalla normativa vigente. Art. 6 attivita' patrimoniale ed economica 1. Per il conseguimento dell'oggetto sociale l'associazione sportiva potra': a) compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento d'impianti di golf e sportivi in genere, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonche' l'acquisto di immobili da destinare ad attivita' golfistiche e sportive in genere; b) intestarsi licenze commerciali in genere; c) promuovere e pubblicizzare la sua attivita' e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo di terzi.
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