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Art. 2 - scopo 1. L'associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica olimpica e paralimpica, con riferimento allo sport dell'atletica leggera. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potra', tra l'altro, svolgere l'attivita' di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva presso la "collina dello sport". Potra' svolgere, previa delibera del consiglio direttivo, attivita' diverse rispetto a quelle svolte in via stabile e principale, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attivita' istituzionali, anche, e non solo, al fine di reperire i fondi necessari raggiungimento delle proprie finalita'. Nella propria sede sussistendone i presupposti, l'associazione potra' svolgere attivita' ricreativa in favore dei propri soci, ivi compreso la gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, di tesserare alla fidal tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi. 2. L'associazione apolitica e senza scopo di lucro, e' altresi' caratterizzata dalla democraticita' della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti i soci, dall'elettivita' e gratuita' delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non puo' assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attivita'. 3. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e alle norme e direttive del comitato olimpico nazionale italiano (c. O. N. I. ), del comitati italiano paralimpico (c. I. P. )nonche' allo statuto e ai regolamenti federazione italiana di atletica leggera (fidal); e s'impegna altresi' ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonche' le decisioni che le autorita' federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivita' sportiva. 4. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle societa' e delle associazioni affiliate. 5. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri tesserati atleti e tecnici al fine di eleggere il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
Parole chiaveIl codice 93.19.10 (ATECO) descrive l'attività come: Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi.