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Art. 3) scopo. L'associazione e' apolitica, non ha scopi di lucro e non procede alla distribuzione, nemmeno in via indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Essa destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attivita' statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del d. Lgs. 36 del 2021 ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. 1. Scopo dell'associazione e' l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche legate al gioco del golf, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica; 2. In particolare, ed a mero titolo esemplificativo l'associazione provvedera': a. All'organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche in campo golfistico compresa l'attivita' formativa e didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del gioco del golf, ivi incluse la preparazione ed ogni correlata assistenza; b. Al coordinamento delle attivita' degli associati (soci), che interessino comunque lo svolgimento di ogni attivita' inerente al gioco del golf; c. A fornire agli associati (soci) un'adeguata assistenza secondo le modalita' fissate nei regolamenti; d. A curare la gestione a fine sportivo del gioco del golf e delle relative strutture site nei comuni di narbolia e san vero milis in provincia di oristano nonche' delle attrezzature sportive e ricreative in esso realizzate (il "circolo"), di cui ha la disponibilita' in via continuativa ed esclusiva nel rispetto degli impegni con la societa' proprietaria del percorso; a questo riguardo l'associazione puo' esercitare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attivita' diverse da quelle principali - ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande nonche' eventuale ospitalita' di pernottamento a favore dei soli soci e tesserati - purche' in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto; e. Ad accettare, impegnando a conformarsi, nonche' applicare le norme statutarie e regolamentari nonche' le direttive del coni e della federazione italiana golf ("fig"); f. A riconoscere la giurisdizione sportiva e disciplinare della fig; g. Ad osservare il principio della separazione dei poteri tra organi esecutivi e direttivi e organi ed uffici disciplinari, nonche' il principio del doppio grado di giurisdizione circa la materia disciplinare; h. A rispettare il principio elettivo per gli organi direttivi e di controllo, nonche' il principio di democraticita' e pari opportunita' nell'accesso alle cariche elettive; i. Ad osservare il principio della gratuita' delle cariche sociali; l. Al pagamento delle quote di affiliazione e di rinnovo della affiliazione e le quote di tesseramento stabilite dal consiglio federale. 3. L'associazione potra' altresi': a. Aderire ad accordi, stipulare convenzioni con altre associazioni aderenti alla federazione italiana golf e sue delegazioni regionali nonche' agenzie ed enti pubblici a carattere locale regionale (in particolare la regione sardegna), nazionale od anche internazionale, con cooperative e con associazioni di categoria; b. Perseguire qualsiasi altra iniziativa finalizzata alla migliore realizzazione dello scopo dell'associazione innanzi specificato; c. Compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente ed, in particolare, quelle relative all'acquisto, affitto, costruzione, ampliamento, attrezzamento e miglioramento d'impianti di golf; ivi compresa la acquisizione delle relative aree, nonche' l'acquisto di immobili da destinare ad attivita' golfistiche, il loro affitto e/o comodato e/o uso a qualsiasi titolo. A questo riguardo si precisa che gli associati (soci), su richiesta del consiglio direttivo, possono eseguire finanziamenti infruttiferi senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, nell'eventuale rispetto di eventuali condizioni e di limiti stabiliti tempo per tempo dalla legge; d. Intestarsi licenze commerciali in genere, strumentali allo scopo principale; e. Promuovere e pubblicizzare la sua attivita' e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi; 4. In caso di scioglimento della associazione per qualsiasi causa il patrimonio dovra' essere devoluto ai fini sportivi ad altra associazione con finalita' analoghe, salva diversa destinazione imposta del pari per legge.
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