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L'oggetto sociale: 1. L'associazione e' apolitica, senza discriminazione di razze, di religione e non ha scopo di lucro. 2. I fini istituzionali dell'associazione sono anche di carattere ricreativo e culturale, nello specifico, sono: a. Lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico in genere nelle sue varie tipologie e specialita', nel particolare della ginnastica, del crossfit e della pesisitica, in tutte le loro forme e manifestazioni, nel territorio dello stato italiano ed a livello internazionale, compresa l'attivita' didattica. B. La gestione di attivita' e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al funzionamento dello sport della ginnastica, del crossfit e della pesistica. C. L'organizzazione di attivita' ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport della ginnastica, del crossfit e della pesistica. D. La prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attivita' sportivo-agonistiche. E. La promozione e lo sviluppo delle attivita' sportive dilettantistiche secondo le norme del c. O. N. I. , nel caso in cui l'attivita' sportiva ricada tra quelle regolamentate dal c. O. N. I. E secondo tutte le disposizioni statutarie delle federazioni e/o enti di promozione sportiva a cui decidera' di aderire e/o affiliarsi, accettandone incondizionatamente statuto, regolamenti ed eventuali provvedimenti disciplinari. 3. Fermo restando che l'oggetto principale e' la promozione e la valorizzazione dello sport dilettantistico della ginnastica, del crossfit e della pesistica, anche a livello ricreativo e culturale, l'associazione si propone inoltre di: i. Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere. Ii. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazione ed iniziative di diverse specialita' sportive. Iii. Organizzare corsi di avviamento agli sport, attivita' motoria e di mantenimento. Iv. Promuovere, organizzare seminari, meeting, congressi, etc. . . Per la formazione e l'approfondimento della teoria dello sport, della nutrizione, del doping, della posturologia e quant'altro attinente ed inerente le attivita' sportive promosse e praticate. V. Gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali. Vi. Esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attivita' di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento. Vii. Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate. Viii. Collaborare allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive autorizzate dalle relative federazioni di riferimento e/o enti di promozione sportiva a cui decidera' di aderire e/o affiliarsi l'associazione. 4. Si impegna, a tal fine a tesserare alla federazione o ente di promozione sportiva a cui decidera' di aderire e/o affiliarsi tutti gli associati che praticheranno ed usufruiranno dell'attivita' sportiva specifica da questa regolamentata. 5. L'associazione, nel rispetto dei dettami del codice civile e dell'articolo 90 della legge 289/2002, e' altresi' caratterizzata dalla democraticita' della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati,dall'elettivita' e gratuita' delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorieta' del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non puo' assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attivita'. 6. L'associazione, s'impegna a conformarsi a tutte le disposizioni statutarie ed ai regolamenti della federazione o ente di promozione sportiva a cui decidera' di aderire e/o affiliarsi, impegnandosi ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della federazione o ente di promozione sportiva dovessero adottare a suo carico, nonche', le decisioni assunte dalla stessa federazione o ente di promozione sportiva in merito a vertenze di carattere tecnico e disciplinare inerenti l'attivita' sportiva. Inoltre, nel caso dell'esercizio di attivita' sportive gia' regolamentate da federazioni aderenti al c. O. N. I. , di conformarsi a tutte le norme e alle direttive emanate dal c. O. N. I. .
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