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1. L'associazione e' apolitica e non ha scopo di lucro. 2. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale. 3. L'associazione e' altresi' caratterizzata dalla democraticita' della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettivita' delle cariche associative. 4. L'associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, d. Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attivita' sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7. 1, lettera b), d. Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalita' lo sviluppo e la diffusione di attivita' sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del motociclismo, organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche di cui all'elenco delle discipline sportive previste dal coni e piu' specificatamente: - bx010: motociclismo- mototurismo. - bx009: motociclismo- velocita' (road racing). - bx011: motociclismo-moto d'epoca. E piu' in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del coni e del registro delle attivita' sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del consiglio dei ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attivita' idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti la associazione potra': - compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla gestione, alla conduzione, alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonche' l'acquisto di immobili da destinare ad attivita' sportive; - promuovere e pubblicizzare la sua attivita' e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi. 5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potra', tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. 6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, d. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, e' facolta' dell'associazione svolgere attivita' secondaria e strumentale, purche' strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo: attivita' ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro; la gestione di circuiti e/o impianti sportivi in genere; la vendita di articoli sportivi; la promozione di attivita' sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attivita' svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo. 7. L'associazione garantira' la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale. 8. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del coni, del c. I. P. , nonche' agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal coni, a cui vorra' affiliarsi. L'associazione si impegna altresi' a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attivita' sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonche' le decisioni che le autorita' sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva. 9. L'associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, d. Lgs. 39/2021. 10. L'associazione potra' accedere ai contributi nonche' ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall'unione europea, dallo stato e dagli enti locali.
Parole chiaveLa classificazione ATECO 93.19.10 identifica l'attività: Attività di organizzazioni ed enti sportivi e promozione di eventi sportivi.