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Art. 2 (scopo e oggetto sociale) l'associazione, persegue senza scopo di lucro finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, mediante lo svolgimento di una o piu' attivita' di interesse generale con riferimento all'art. 5 del d. Lgs. 117/2017, tra cui: a) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariatq e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; b) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l'associazione puo' esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attivita' diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. L'associazione potra' inoltre realizzare attivita' di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del d. . Lgs. 117/2017. Le attivita' di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attivita' deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta'. L'attivita' dei volontari non puo' essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventiva mente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. I regolamenti definiscono le norme di attuazione dello statuto. Tali norme non possono essere in contrasto con la lettera e lo spirito dello statuto, pena la nullita' delle stesse.
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