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1. L'associazione e' apolitica e non ha scopo di lucro. 2. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale. 3. L'associazione e' altresi' caratterizzata dalla democraticita' della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettivita' delle cariche associative. 4. L'associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, d. Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attivita' sportivo dilettantistica ai sensi dell'articolo 7. 1, lettera b), d. Lgs. 36/2021 ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalita' lo sviluppo e la diffusione di attivita' sportive dilettantistiche connesse alla disciplina della pallavolo e piu' in generale di tutte le discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del coni e del registro delle attivita' sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del consiglio dei ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attivita' idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della dette discipline. 5. In particolare, l'associazione ha per oggetto: - l'esercizio e l'organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica, la formazione, la preparazione e la gestione di attivita' sportive riconosciute, nel rispetto e nell'accettazione delle norme del coni, del cip e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intendera' affiliarsi; - l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica, - l'organizzazione di attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita' sportive dilettantistiche praticate; - la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attivita' agonistica e non agonostica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalita' e con l'osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intendera' affiliarsi. 6. Nei limiti previsti dall'articolo 9, d. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, e' facolta' dell'associazione svolgere attivita' secondaria e strumentale, purche' strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo: - l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, ivi compresa l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, a vantaggio esclusivo dei propri soci e/o tesserati e quant'altro fosse consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potra' altresi' svolgere attivita' di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali ed amministrative; - attivita' di sponsorizzazione epubblicita'; - la gestione di impianti e strutture sportive: potra' possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione campi e/o palestre ed altri beni sia mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni, enti pubblici e privati e/o terzi in genere. Potra' reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento dell'attivita' istituzionale e intrattenere rapporti con istituti di credito per le piu' svariate necessita' connesse alla propria attivita' istituzionale; - attivita' ricreativa in favore dei propri soci e tesserati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro; - la vendita di articoli sportivi; - la promozione di attivita' sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attivita' svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo. 7. L'associazione garantira' la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale. 8. L'associazione potra' collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalita' similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. 9. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del coni, del c. I. P. , nonche' agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal coni, a cui vorra' affiliarsi. L'associazione si impegna altresi' a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attivita' sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonche' le decisioni che le autorita' sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva. 10. L'associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, d. Lgs. 39/2021.
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