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L'associazione persegue finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Essa in particolare vuol essere un momento di aggregazione tra cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettivita', con principi ispiratori che siano quelli del movimento del volontariato. L'associazione opera prevalentemente nel settore della protezione civile garantendo il suo supporto durante manifestazioni pubbliche e/o eventi calamitosi, alle istituzioni regionali e/o nazionali di protezione civile. L'associazione promuove l'impegno sociale ed opera anche a sostegno di situazioni di disagio non strettamente legate a situazioni di calamita'. L'associazione inoltre si rende disponibile per assistenza in occasione di manifestazioni, eventi e simili organizzati da enti pubblici e privati, altre associazioni, e terzi che richiedono la presenza di volontari formati e/o attrezzature in possesso dell'associazione. L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attivita' di interesse generale, di cui all'art. 5 del c. T. S, avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo; y) protezione civile ai sensi della legge n' 225 del 24 febbraio 1992 e ss. Mm. Ii. L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e delle attivita' di interesse generale sopra elencate, potra' svolgere le seguenti attivita' specifiche, e ogni altra attivita' compatibile e coerente con le attivita' di interesse generale come sopra individuate: -previsione e prevenzione degli eventi accidentali, quali calamita' naturali, catastrofi o altri eventi con o senza persone coinvolte, in ambito urbano ed extraurbano, nonche' l'intervento ed il soccorso in detti eventi. La prevenzione, l'intervento ed il soccorso si attuano con la stretta collaborazione e con la messa a disposizione dei competenti organismi pubblici, delle varie professionalita', attrezzature e mezzi dell'associazione e comunque nel rispetto della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss. Mm. Ii -svolgimento di iniziative di carattere didattico-divulgativo rivolte alla cittadinanza; -recupero e salvaguardia dei beni culturali; -attivita' del volontariato organizzato di protezione civile durante manifestazioni pubbliche: -supporto organizzativo alle attivita' amministrative e di segreteria all'interno della struttura di coordinamento attivata dall'amministrazione comunale; -attivita' socio-assistenziale; -soccorso e assistenza sanitaria; -predisposizione e somministrazione pasti nell'ambito delle attivita' di assistenza alla popolazione; -informazione alla popolazione. -interventi atti a ridurre il disagio psicologico della popolazione coinvolta in eventi calamitosi; -accoglienza presso la sede sociale di soggetti affidati dai servizi sociali, per lo svolgimento di attivita' riparative; -organizzazione di incontri formativi rivolti agli studenti, o in generale alla popolazione su tematiche riguardanti la cultura della protezione civile e del volontariato in genere. Organizzazione di corsi di formazione rivolti ai propri volontari inerenti attivita' specifiche di protezione civile e di soccorso sanitario; -organizzazione di incontri e di attivita' di interesse socio sanitario rivolti alla popolazione ai fini della prevenzione sanitaria; -attivita' editoriali finalizzate alla conoscenza dell'associazione ed in generale alla cultura della protezione civile e del volontariato; -organizzazione della distribuzione di alimenti e/o prodotti, e/o di altri beni anche donati da aziende o da enti pubblici, da destinare a soggetti/enti bisognosi ai fini di solidarieta' sociale per la limitazione degli sprechi. L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del c. T. S e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, potra' svolgere attivita' diverse da quelle di interesse generale, purche' secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Sara' cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalita' di svolgimento delle attivita' diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione. L'associazione potra' realizzare attivita' di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalita' previste dall'art. 7 del c. T. S ed in conformita' alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale. L'associazione potra' garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potra', tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto. Per lo svolgimento delle proprie attivita', l'associazione potra' assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalita' previste dall'art. 33 del c. T. S e da altre disposizioni di legge in materia.
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