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Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come di seguito determinati, la cooperativa ha per oggetto lo svolgimento di attivita' agricola ai sensi di legge (art. 2135 c. C. - art. 1 d. Lgs. N. 228/01), con particolare riferimento ad ogni attivita' diretta a realizzare il costante miglioramento delle aziende agricole dei soci ed, in particolare, degli allevamenti di suini da essi esercitati nonche' la valorizzazione delle produzioni degli allevamenti dei soci stessi attraverso la orga-nizzazione delle produzioni dei soci e la commercializzazione dei prodotti ottenuti. A tale scopo la cooperativa si propone di esercitare, nei limiti previsti per lo svolgimento dell'attivita' agricola (art. 2135 c. C. - art. 1 d. Lgs. N. 228/01), la funzione di organizzazione di produttori direttamente ovvero anche attraverso la partecipazione ad una associazione di organizzazioni di produttori che abbia ottenuto riconoscimento per la commercializzazione di animali della specie suina. La cooperativa ha la disponibilita' del prodotto dei soci secondo gli impegni di conferimento sottoscritti e all'uopo approva regolamenti e programmi di produzione vincolanti per tutti i soci. In particolare l'attivita' della cooperativa ha per oggetto: a) ricevere in conferimento dai soci i suini che la societa' intende commercializzare. Se ritenuto necessario, al fine del completamento, integrazione o miglioramento qualitativo della gamma merceologica e del mantenimento degli impegni commerciali nonche' per il raggiungimento delle economie di scala finalizzate al contenimento dei costi di gestione, potra' acquistare da terzi (in misura mai prevalente) gli animali che i soci non posseggono ovvero che sono impossibilitati di conferire; b) provvedere alla commercializzazione in ogni forma (ingrosso, minuto, per via telematica, corrispondenza e quant'altro) degli animali vivi o macellati o parti di essi conferiti dai soci e/o acquistati da terzi (in misura mai prevalente); c) distribuire fra i soci il ricavato delle vendite di cui sopra al netto dei costi ed oneri di gestione e cio' in ragione della quantita' e/o qualita' dei prodotti conferiti; d) realizzare ogni iniziativa di carattere tecnico-economico atta a determinare perfezionamenti e vantaggi nelle aziende dei soci in particolare fornendo loro servizi quali a puro titolo esemplificativo: la semina, la raccolta e lo stoccaggio dei prodotti, la loro lavorazione mediante macchine agricole, l'assistenza tecnica in genere (veterinaria, alimentaristica, ecc. ). I costi ed oneri di gestione che la societa' sostiene per l'effettuazione dei suddetti servizi saranno addebitati ai soci proporzionalmente all'utilizzo; e) acquistare in modo collettivo i prodotti necessari alla conduzione delle aziende agricole dei soci con particolare riferimento ai mangimi, integratori e medicinali, operando all'atto della successiva rivendita ai soci medesimi un ricarico adeguato per la copertura degli oneri di gestione della predetta attivita'. Ciascuna attivita' o conferimento posti in essere saranno gestiti con contabilita' separate e cio' al fine di remune-rare, nella giusta misura, ogni socio per ciascun prodotto conferito ovvero addebitare a ciascun socio le prestazioni ed i servizi di cui ha usufruito; f) nell'ambito dei suoi fini istituzionali la societa' provvede a formulare programmi per la disciplina delle produzioni e del mercato nonche' per la promozione della ricerca, sperimentazione, applicazione di sistemi di tracciabilita' e rintracciabilita' dei prodotti conferiti dai soci nonche' favorire lo sviluppo e la partecipazione agli accordi interprofessionali e di filiera; g) svolgere tutti i compiti previsti per le cooperative di produttori suinicoli dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ivi compresi quelli di controllo anche in collaborazione con la pubblica amministrazione. La societa' altresi' ha la rappresentanza e l'assistenza dei produttori associati, anche mediante accordi e contratti, per l'attuazione degli scopi prefissati e cio' nei confronti delle associazioni ed enti di diritto pubblico e privato che si prefiggono gli stessi scopi ovvero hanno competenze relativamente ai medesimi. La cooperativa potra' svolgere tutte le altre attivita' commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo ammini-strativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attivita' agricole previste dalla legge (art. 2135 c. C. - art. 1 d. Lgs. N. 228/01) che costituiscono l'oggetto sociale, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-strutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Essa potra', inoltre, all'unanimita' e in via residuale ed esclusivamente strumentale allo svolgimento delle attivita' agricole di cui al presente oggetto, per delibera del consiglio di amministrazione: - costituire societa' ed enti ovvero assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese imprese aventi per oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole previste dalla legge (art. 2135 c. C. - art. 1 d. Lgs. N. 228/01) nonche' la partecipazione della medesima ad una associazione di organizzazione di produttori (a. O. P. ). La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. Sono inibite la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attivita' previste dal d. L. 415/'96.
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