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La cooperativa, che non ha finalita' speculative, ma che intende far partecipare i soci alle attivita' cooperative ed ai benefici della mutualita' dalle stesse derivanti di cui all'articolo 26 del d. L. C. P. S. N. 1577 del 14 dicembre 1977, ha per scopo, ai sensi del decreto legislativo n. 228/2001 e successive modifiche, la tutela e la valorizzazione della produzione e della commercializzazione delle patate. Essa ha ad oggetto: a) la programmazione della produzione e l'adeguamento dell'offerta dei soci alla domanda sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo tramite la concentrazione dell'offerta, la riduzione dei costi di produzione, la regolarizzazione dei prezzi, la promozione e la diffusione di pratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei residui rispettose dell'ambiente, favorendo la biodiversita', ed all'uopo delibera regolamenti e programmi in materia di conoscenza della produzione e commercializzazione delle patate nonche' di tutela ambientale, vincolanti per tutti i soci; b) la commercializzazione delle patate e di tutti i prodotti da esse derivati secondo le quantita' annualmente deliberate dall'assemblea e le modalita' fissate dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di organizzazioni dei produttori; a tal fine stipula, anche per conto dei soci, convenzioni, accordi e contratti per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle patate e in generale per la fornitura di servizi necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi sociali; c) l'acquisto, la costruzione e la gestione, anche per il tramite, di centri per la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e lo stoccaggio delle patate e dei prodotti da esse derivati di produzione dei soci; d) la realizzazione di sistemi di qualita' e di rintracciabilita' per la filiera; nonche' la creazione, la gestione e la promozione di marchi commerciali e di qualita' per le patate, anche in combinazione con altri prodotti della filiera agroalimentare; e) la valorizzazione delle patate del territorio di operativita' e di quello ove hanno sede i propri soci, cosi' come previsto dai rispettivi disciplinari di produzione (doc - dop - igp - stg) e dai consorzi di tutela, e in particolare dei prodotti dei soci; f) la creazione di servizi e la fornitura ai propri soci di mezzi tecnici adeguati per la raccolta, la lavorazione, lo stoccaggio, il confezionamento e la commercializzazione dei prodotti; g) la creazione di una rete di commercializzazione in franchising e la realizzazione di joint - ventures all'estero per la gestione di impianti per la lavorazione e commercializzazione dei prodotti di interesse dei soci; h) la creazione e la gestione di una borsa merci telematica della produzione dei soci; i) la creazione e gestione di un centro di raccolta e monitoraggio dei dati e delle informazioni, disponibili sul territorio di operativita', concernenti il settore; j) la promozione, il coordinamento e la divulgazione di studi, ricerche e sperimentazioni concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive, di gestione dei residui rispettose dell'ambiente nonche' dell'organizzazione di mercato nel settore della produzione e della trasformazione delle patate; k) la promozione, il coordinamento e la divulgazione di ricerche e studi per la valorizzazione e il diverso utilizzo dei sottoprodotti della lavorazione; l) la realizzazione di impianti, strutture e campi sperimentali o dimostrativi finalizzati alla pratica utilizzazione dei risultati delle ricerche e degli studi di cui alle precedenti lettere j) e k); m) la promozione e realizzazione di corsi di formazione per i soci e gli operatori del settore; n) la realizzazione e promozione di attivita' di informazione e valorizzazione delle patate e prodotti da essi derivati; o) la pubblicazione e la diffusione di propri notiziari, riviste e libri inerenti il settore; p) l'organizzazione e/o la partecipazione a mostre e fiere, in italia e all'estero, finalizzate a promuovere le imprese associate e rappresentate; q) l'assunzione, la partecipazione e interessenze in enti, imprese e societa', nonche' la partecipazione a consorzi e/o raggruppamenti di imprese pubblici e/o privati; r) la promozione e la realizzazione con la propria partecipazione di consorzi, societa', convenzioni con privati ed enti pubblici finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali; s) l'agevolazione dell'accesso dei soci a crediti, contributi, fondi e qualsiasi altra provvidenza per la riorganizzazione e l'ammodernamento degli impianti nonche' per la vendita e il ritiro dei prodotti dal mercato; t) il ricorso a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' e privati, concedendo le opportune garanzie nei limiti di legge; u) la promozione nei confronti dei soci di tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidita' esistenti; v) l'esercizio di compiti di intervento sul mercato. Nell'ambito degli scopi sociali la societa': a) rappresenta i produttori soci nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti comunque interessati alla produzione delle patate. Ai fini di tale rappresentanza il mandato e' insito nel rapporto di adesione; b) agisce in nome e per conto degli aderenti nelle questioni economiche, nell'ambito delle loro competenze (art. 160 reg. Ue 1308/2013). C) rappresenta ed assiste i produttori soci nei rapporti con organizzazioni ed enti privati che hanno scopi affini a quelli della societa' od utili al raggiungimento di questi; d) puo' riscuotere in nome e per conto dei soci premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in loro favore rilasciandone relativa quietanza liberatoria; e) formula proposte agli enti pubblici e agli organi della pubblica amministrazione e partecipa alla formazione dei programmi nel settore delle patate; f) puo' predisporre, al fine di migliorare qualitativamente e valorizzare commercialmente le produzioni dei consorziati, programmi operativi annnuali o pluriennali finanziati da appositi fondi, costituiti ed alimentati dai contributi dei soci e di organismi comunitari o nazionali, anche di concerto con l'unione di appartenenza, o delegando alla stessa lo svolgimento dell'intero/i programma/i o parte/i di esso/i; g) costituisce fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia. E', pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma; h) svolge tutti gli altri compiti previsti per le organizzazioni dei produttori dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali, ivi compresi quelli di controllo anche in collaborazione con la pubblica amministrazione. La societa' puo' concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare non finanziaria ed industriale che il consiglio riterra' necessari ed utili per la realizzazione degli scopi e delle attivita' sociali. La societa' potra' accedere a benefici ed incentivi di leggi speciali, comunitarie, nazionali e regionali tendenti ad incentivare lo sviluppo dell'attivita'. Per il raggiungimento degli scopi indicati la societa' cooperativa si impegna ad integrare in modo permanente e secondo contingenti opportunita', la propria attivita' con quella di altri enti associativi o cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, ed a tal fine aderisce alle associazioni di categoria ed agli organismi relativi. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi, ai sensi dell'art. 2521 del codice civile, rispettando, comunque, relativamente ai rapporti mutualistici, il principio della parita' di trattamento.
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