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La societa' cooperativa avra' scopo mutualistico. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, continuita' d'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Per il raggiungimento dei fini sociali, la cooperativa si avvarra' prevalentemente del lavoro dei soci; essa, peraltro, potra' avvalersi anche, nel rispetto del limite suddetto, di lavoratori che non siano soci. La cooperativa, senza finalita' speculative, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto: - trasporto di persone; - servizio di trasporti speciali e di utilita' sociale; - trasporto merci per conto terzi e prodotti petroliferi; - noleggio al pubblico di autoveicoli ed autobus con o senza conducente; - vendita di autoveicoli e mezzi di trasporto in genere; - gestione di parcheggi e autorimesse; - prestazioni di servizi nel settore del turismo e della ricezione turistico-alberghiera; - promozione, organizzazione e realizzazione di tutte le iniziative che siano atte a soddisfare esigenze di offerta turistica; - organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sia collettivi che individuali; - agenzia di viaggi e turismo compresa la vendita dei biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto, terrestre, marittimo od aereo, sia nazionale che straniero, e prenotazione di posti di viaggio; - organizzazione di eventi di ogni genere. Lo svolgimento effettivo delle suddette attivita' potra' essere eseguito dalla societa' solo quando siano stati soddisfatti tutti i requisiti di competenza tecnica ed onorabilita' richiesti dalle vigenti leggi per l'esercizio concreto delle attivita' stesse e potra' essere svolto esclusivamente entro i limiti e nell'osservanza delle normative regionali esistenti nell'ambito territoriale in cui la societa', di volta, in volta, si trovi ad operare. La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale. La cooperativa potra' emettere gli strumenti finanziari previsti dalla legge; tali strumenti, se offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, non potranno consentire una remunerazione superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. Nell'ambito di tale attivita' per il conseguimento dell'oggetto sociale la societa' cooperativa potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute utili o necessarie ed aderire ad un gruppo cooperativo. In ogni caso le operazioni finanziarie e l'assunzione di partecipazioni non saranno volte al pubblico ed avranno luogo nel rispetto del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, del d. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e del d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. La societa' opera comunque nel rispetto dell'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183; sono escluse dal suo oggetto sociale tutte le attivita' che la suddetta legge riserva a persone fisiche iscritte ad albi professionali. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla societa' cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale, dei regolamenti interni.
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