Via Carlo Roberto Darwin, 19/1, 20019, Settimo Milanese (MI)
86.90.42:
Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca
Dipendenti
882
Età
~ 1 anno
Azienda operativa dal 2022
Esponenti
Enea Sala
L'azienda
Descrizione
1. L'associazione non ha scopo di lucro, con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri associati, persegue esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale da attuarsi nelle attivita' di assistenza socio-sanitaria nonche' assistenza sanitaria. 2. L'associazione si ispira ai principi che sono alla base del movimento associativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce, quali: la mutualita', la solidarieta', il rispetto per la persona, la democraticita' interna ed esterna, una giusta distribuzione dei guadagni, un lavoro non strutturato sullo sfruttamento, l'associazionismo tra associazioni, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. 3. L'associazione intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale. 4. L'associazione, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', coopera attivamente, con gli altri enti, associazioni ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e intemazionale. L'associazione ha per oggetto sociale le attivita' sotto indicate che potra' svolgere in italia, nei paesi comunitari ed extracomunitari: 1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o piu' attivita' di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, quali: a) miglioramento delle condizioni di vita di soggetti vulnerabili; b) contribuzione al miglioramento dei servizi sanitari della collettivita'; c) sviluppo delle competenze in materia sanitaria al fine di garantire una maggiore e migliore qualita' del diritto alla salute degli individui; d) contributo al raggiungimento delle finalita' dei compiti del servizio sanitario nazionale per il soccorso di emergenza con proprio personale volontario, attraverso la stipula di apposite convenzioni; 2. Le attivita' che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attivita' di volontariato dei propri associati sono: a) interventi e prestazioni sanitarie; b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presi-dente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; 3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in: a) trasporto di persone disabili o in situazioni di partico-lare necessita' che non risultano in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici, di raggiungere strutture a carattere assistenziale/educativo/formativo ovvero centri di cura e riabilitazione. B) organizzazione dell'assistenza di primo soccorso e realizzazione di attivita' trasporto di infermi, feriti e pazienti inabili dimessi da ospedali e/o case di cura con automezzi all'uopo equipaggiati nell'ambito del soccorso di emergenza e urgenza; c) realizzazione e organizzazione dell'assistenza sanitaria durante manifestazioni sportive e di spettacoli; d) organizzazione di attivita' formative in ambito sanitario. E) svolgere attivita' di formazione sanitaria del personale da inserire nei propri organici; f) svolgere attivita' di solidarieta' sociale particolarmente dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate a causa di particolari condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. G) perseguire i suddetti scopi sia autonomamente che in collaborazione con altre associazioni, cooperative sociali e organizzazioni operanti sia in ambito locale che nazionale. 4. Per l'attivita' di interesse generale prestata l'organizzazione puo' ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. 5. L'associazione puo' esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, attivita' diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, quali eventuali attivita' commerciali e produttive marginali, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione e' operata da parte del consiglio direttivo. 6. L'associazione potra', altresi', porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'arl7 del codice del terzo settore e dei successi-vi decreti attuativi dello stesso. 7. Al fine di svolgere le proprie attivita' l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri associati.