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I promotori dell' impresa sociale" atelier dell' errore big societa' cooperativa sociale" provengono da una lunga esperienza nei laboratori di atelier dell' errore onlus che da molti anni progetta e conduce ambienti strutturati fondati sulla pratica delle arti visive e performative, al servizio dei reparti di neuropsichiatria infantile dell' ausl di reggio emilia e dell' a. S. S. T. Papa giovanni xxiii di bergamo. Oltre che valido complemento all' approccio clinico della neuropsichiatria infantile, con evidenti risultati positivi sull' autostima e la socializzazione dei ragazzi certificati inviati in atelier, l' attivita' di atelier dell' errore, nel corso della sua lunga esperienza, ha rivelato, messo in evidenza e promosso, all' interno delle normali dinamiche sociali non protette, le inedite qualita' poetiche, immaginative e creative di questa tipologia di ragazzi. Queste preziose qualita', tanto utili e ricercate socialmente quanto sconosciute o ignorate in questa tipologia di ragazzi, grazie alle specificita' del linguaggio dell' arte contemporanea e alla mediazione attiva e collaborativa degli artisti visivi che fanno parte dell' organico d' impresa, sono riuscite ad emergere e a farsi apprezzare da un consistente pubblico a livello nazionale ed internazionale. Il percorso di scoperta, valorizzazione e professionalizzazione delle singolari qualita' di questi ragazzi mira al loro riscatto sociale e alla loro personale autonomia ponendosi come possibile realistico ed efficace modello di inclusione sociale dimostrando la possibilita' di trasformare la realta' di questi ragazzi da problematica sociale a ricchezza sociale. La cooperativa, conformemente alla legge 381/ 91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell' interesse generale della comunita' alla promozione umana e all' integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attivita' d' impresa quali in particolare la gestione di servizi socio- sanitari, assistenziali ed educativi, incluse le attivita' di cui all' articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, ai sensi dell' art. 1, lettera a) della l. 8 novembre 1991 n. 381 e lo svolgimento di attivita' diverse- agricole, industriali, commerciali o di servizi- finalizzate all' inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all' art. 1 lett. B) della l. 8 novembre 1991 n. 381, e delle altre persone deboli e/ o fragili, di cui all' art 3. L. R. 17 luglio 2014, n 12 della regione emilia romagna. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l' impegno, l' equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo- grazie anche all' apporto dei soci lavoratori- l' autogestione responsabile dell' impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell' impresa che ne e' l' oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell' articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell' esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definita all' articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa si prefigge di realizzare iniziative di carattere educativo e socio- sanitario di cui all' art. 2 comma 1 e 2 della l. 17 luglio 2014 n. 12 e di cui all' art. 1 lett. A) della l. 8 novembre 1991 n. 381 ed inoltre, in coordinamento con queste, attraverso lo svolgimento di attivita' diverse- agricole, industriali, commerciali o di servizi-, l' inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all' art. 1 lett. B) e art. 4 della l. 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche e/ o integrazioni. La cooperativa ha quindi come oggetto diretto e/ o in appalto, accreditamento, convenzione o concessione con enti pubblici o privati in genere le seguenti attivita' socio- sanitarie e/ o educative:- ideazione, realizzazione e conduzione di laboratori legati all' espressivita' artistica, alle arti visive e performative, rivolti a ragazzi della neuropsichiatria infantile, dell' handicap adulto, persone deboli/ fragili di cui all' art. 3( tre);- gestione di centri diurni e residenziali, di accoglienza e socializzazione;- gestione di strutture residenziali e/ o semi- residenziali per soggetti svantaggiati e/ o disabili, anche con valenza terapeutica e/ o riabilitativa( es. Laboratori protetti e centri socio occupazionali o socio riabilitativi);- gestione di servizi ricreativi ed educativi in genere per soggetti svantaggiati e/ o disabili;- gestione di servizi socio- educativi e/ o socio- assistenziali e/ o riabilitativi per minori;- progetti di formazione professionale nell' ambito delle arti visive ed espressive in generale dedicati a persone svantaggiate che mirino al loro riconoscimento sociale, all' autonomia e all' inclusione sociale;- percorsi di formazione, accompagnamento e accoglienza di persone svantaggiate dedicati specificatamente alla loro autonomia personale, all' inclusione sociale e alla socializzazione. La cooperativa si prefigge di realizzare, attraverso lo svolgimento di attivita' diverse- agricole, industriali, commerciali o di servizi- di cui all' art. 1 lett. B) della legge 8 novembre 1991 n. 381, l' inserimento lavorativo di persone in stato di bisogno, con riferimento prioritario ma non esclusivo alle categorie di cui all' art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive integrazioni e/ o modificazioni e delle altre persone deboli e/ o fragili, di cui all' art 3. L. R. 17 luglio 2014, n. 12. In tal senso la cooperativa intende gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi le seguenti attivita':- ideazione, progettazione e produzione di opere e prodotti legati al mondo delle arti visive in generale, delle arti applicate, del cinema, della letteratura, della grafica, dell' illustrazione e del teatro;- collaborazioni artistiche con uffici grafici, creativi e commerciali di enti pubblici e privati in genere;- progettazione e realizzazione di esposizioni, installazioni site specific, temporanee e/ o permanenti, seminari e work shop, in collaborazione o per conto di enti pubblici e privati. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, commerciale, industriale ed inoltre( con espressa esclusione di ogni operazione svolta" da e nei confronti del pubblico") potra' porre in essere anche le operazioni finanziarie e mobiliari che il proprio organo amministrativo reputasse opportune o necessarie al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l' istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l' iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all' attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/ o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all' articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall' assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell' oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiaveSecondo la classificazione ATECO, il codice 74.10.10 indica: Attività di design di moda e design industriale.
Atelier Dell'errore Big Società Cooperativa Sociale rientra nella classificazione "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 4.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.