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La societa' ha per oggetto l'esercizio in via esclusiva delle attivita' proprie o quelle che in futuro potranno divenire proprie della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, da parte dei soci, in conformita' al relativo ordinamento professionale ed al d. M. Giustizia dell'8 febbraio 2013 n. 34. Gli incarichi professionali conferiti alla societa' devono essere eseguiti solo dai soci in possesso dell'iscrizione all'albo professionale nel rispetto di quanto previsto dal d. M. Giustizia 8 febbraio 2013 n. 34. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, il socio professionista puo' avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilita', della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attivita', caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, puo' avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3 del d. M. Giustizia n. 34/2013. E' fatta salva la facolta' del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla suddetta comunicazione. La societa' potra' anche svolgere attivita' tecniche meramente strumentali o complementari all'attivita' professionale compresa la fornitura di servizi accessori che ne consentano o facilitino il relativo esercizio, nonche' compiere tutte le attivita' di consulenza in campo architettonico: progettazione e stesura dei progetti relativi a costruzioni civili e industriali; pianificazione urbanistica e architettura del paesaggio; consulenza e progettazione per la realizzazione di edifici sostenibili e biocompatibili; consulenza per l'arredamento d'interni; consulenza tecnica volta alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti e al contenimento energetico; consulenza tecnica e direzione dei lavori; coordinamento della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione; consulenza e redazione dei piani di manutenzione degli edifici; rilievi e indagini dei fabbricati; gestione informativa del progetto e del cantiere in bim (building information modeling). La societa', in via strumentale, potra' compiere in forma diretta e/o indiretta tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari compresa la possibilita' di concedere prestiti a favore degli amministratori, ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso assumere interessenze e partecipazioni in altre societa', purche' cio' non determini fattispecie di incompatibilita' con l'esercizio della professione di architetto. La societa' non potra' comunque detenere partecipazioni in altre societa' tra professionisti (stp). Essa potra', inoltre, prestare avalli o fidejussioni e garanzie di qualsiasi tipo, anche a favore di terzi, il tutto nei limiti delle disposizioni di cui al d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e della successiva normativa in materia e di tutte le altre operazioni che risultano vietate dalla presente e futura legislazione. In relazione al conferimento dell'incarico professionale e alla sua esecuzione, la societa' dovra' osservare gli obblighi di informazione, e, in particolare, al momento del primo contatto con il cliente deve fornire, anche per il tramite del socio professionista, le seguenti informazioni: i) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla societa' sia affidata ad uno o piu' professionisti da lui scelti; ii) sulla possibilita' che l'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita'' professionale; iii) sull'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e societa', che siano anche determinate dalla presenza di eventuali soci con finalita' di investimento. La societa' ha l'obbligo, inoltre, di consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche' l'elenco dei soci con finalita' di investimento. In ogni caso gli incarichi professionali conferiti alla societa' saranno eseguiti solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista dovra' essere compiuta dal cliente e, in mancanza di tale designazione espressa, il nominativo dovra' essere comunicato per iscritto al cliente.
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