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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali e lavorative. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana, compresa quella di collaborazione a progetto o programma. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, la cooperativa potra' anche avvalersi, sia pure in forma non prevalente e nella misura strettamente necessaria al raggiungimento degli scopi e dell'oggetto sociale, di prestazioni fornite da lavoratori non soci. Lo scopo mutualistico si compira' inoltre con attivita' formative rivolte ai soci e anche tramite la creazione di una rete di solidarieta' che permetta forme di previdenza o assistenza ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto lavorativo e dai vari regolamenti, ovvero ulteriori benefici volti al miglioramento della qualita' della vita. Art. 4 - oggetto sociale considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come sopra definita, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita': - servizi di facchinaggio, svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi ai sensi del d. P. R. 602/70 e tutte le attivita' preliminari e complementari, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, l'insacco, la pesatura, la legatura, l'accatastamento e il disaccatastamento, la pressatura, il confezionamento, l'imballaggio e l'immagazzinamento; - servizi relativi alla logistica, di gestione degli ordini in arrivo ed in partenza, ai sensi del d. P. R. 602/70; - servizi di pulizia locali in genere, sia civile sia industriale, ivi compresa la pulizia di residences e di alberghi, dei giardini e degli spazi verdi, delle strade, di autoveicoli, autocarri e simili anche con l'ausilio di mezzi meccanici; - servizi di trasporto di persone e di merci, in proprio o per conto terzi, servizi dei corrieri, pony express e similari; - servizi di auto sollevamento, di carrellisti, gruisti e trattoristi non agricoli, escavatoristi e simili ed ogni ulteriore servizio non precedentemente indicato, previsto dal d. P. R. 602/70; - servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria ad impianti, macchinari ed attrezzature, nonche' ad immobili civili e/o industriali, servizi di ristrutturazione del settore edile, servizi di carpenteria, falegnameria, pavimentazione, installazione e riparazione di impianti elettrici, termici, idraulici, telefonici ed affini; - servizi di mensa e ristorazione collettiva; - servizi di raccolta di prodotti agricoli in generale, ed uve in particolare, ed ogni altro servizio connesso od affine all'attivita' agricola di lavorazione terreni e trasformazione di prodotti agricoli. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici ne-cessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, precisandosi che le attivita' finanziarie non dovranno essere svolte nei confronti del pubblico e dovranno essere strumentali all'oggetto sociale, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dai soci. Qualora la cooperativa lo ritenga necessario, essa potra' avva-lersi degli strumenti finanziari previsti dalla legge. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
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