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La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la societa' si propone in particolare le seguenti attivita': - allestimento, smontaggio e manutenzione di mostre e fiere d'arte; - restauro di beni mobili ed immobili di interesse artistico; - trasporto e custodia di opere ed oggetti d'arte e svolgimento di tutte le attivita' preliminari, organizzative e complementari, con particolare riguardo all'attivita' di verifica e controllo dello stato dei beni sopraindicati e di valutazione degli stessi anche ai fini della loro assicurazione; - produzioni ed installazioni scenografiche; - promozioni per strutture espositive compresa la produzione e vendita di riproduzioni e gadgets; - servizi di guide e hostess; - organizzazione e svolgimento di corsi di formazione inerenti ai settori di attivita' precedentemente elencati; - attivita' di divulgazione, informazione ed educazione, anche mediante la produzione di sussidi didattici, relativamente alle materie in oggetto e nel campo artistico in generale. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e/o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, con esclusione di tutte le attivita' vietate dalla vigente o futura legislazione. La cooperativa potra' pertanto, fra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1. Assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale e con espressa esclusione di qualsiasi attivita' nei confronti del pubblico; 2. Dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvigionamenti ed il credito; 3. Promuovere o partecipare ad enti, societa', consorzi di garanzia aventi per scopo il coordinamento e la facilitazione per l'accesso al credito di ogni tipo, prestando le necessarie garanzie e fidejussioni; 4. Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59/92; 5. Istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 17 febbraio 1971 n. 127, dell'art. 11 legge 1 settembre 1993 n. 385 e di quanto disposto in materia dalla delibera del c. I. C. R. Del 3 marzo 1994 e successive norme di attuazione ed applicative. A tal fine la cooperativa richiedera' le autorizzazioni necessarie e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.
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