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In attuazione dello scopo mutualistico, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti dei soci e del loro interesse a partecipare ai vantaggi mutualistici, ha per oggetto la costruzione e/o l'acquisto sia di case popolari, economiche o civili sia di unita' immobiliari aventi diversa destinazione da assegnare ai soci in proprieta' (proprieta' divisa), o in godimento (proprieta' indivisa), ovvero in locazione, anche con patto di futura vendita o di riscatto. In ogni caso, e con riferimento a tali rapporti, la societa' e' obbligata al rispetto della parita' di trattamento, essendo demandato all'organo di amministrazione la facolta', nei limiti degli eventuali regolamenti, di instaurare rapporti con i soci a condizioni fra loro diverse, valutate le diverse posizioni dei soci, le esigenze della societa' e quelle degli altri soci. La cooperativa potra' trasferire la proprieta' o comunque diritti reali o personali di godimento di dette unita', a terzi, senza che cio' alteri lo spirito mutualistico e sempre che cio' si inserisca nei parametri di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514, perche' essa resti a mutualita' prevalente. Per il raggiungimento degli scopi sociali la societa' cooperativa potra': a) acquistare aree o comunque acquisirne (anche a mezzo di eventuali permute) la proprieta' o il diritto di superficie, operando anche nell'ambito della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e 18 aprile 1962 n. 167, nonche' del r. D. 28 aprile 1938 n. 1165 (testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica) e successive leggi in materia; b) compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e mobiliari, creditizie e finanziarie necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi; c) ricevere prestiti dai soci, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla vigente normativa (fra cui, oggi, d. Lgs n. 385/93 art. 11, delibera cicr 4. 3. 2003 e ogni altra in materia); d) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati utili alla attuazione degli scopi anzidetti; e) aderire e partecipare ad enti ed organismi economici, cooperativi e consortili aventi finalita' analoghe alla cooperativa; f) alienare aree ovvero locali non destinati ad uso di abitazione ed ubicati nei complessi edilizi da essa realizzati o acquistati, quando essi, a giudizio dell'organo amministrativo, non siano necessari alle esigenze primarie della cooperativa; in tal caso il ricavato dell'alienazione, detratte le spese, sara' destinato agli scopi sociali
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