Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio e la disciplina della mutualita', senza alcuna finalita' speculativa, secondo la prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli artt. 2512 e seguenti c. C. . La societa' cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Essa si avvarra' prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci o degli apporti dei beni e servizi da parte dei soci. La cooperativa si propone: a) di assumere ed eseguire in cooperazione, mediante la partecipazione a trattative, aste, licitazioni, gare ed appalti pubblici e privati, lavori per la costruzione di edifici per civili abitazioni, edifici ed impianti industriali in genere, strade, ponti, fognature, acquedotti, scavo e movimento terra, lavori di trivellazioni ed istallazioni di pozzi, lavori di tinteggiatura e verniciatura, demolizione e manutenzione di stabili, opere di restauro, e di riattazione, costruzione di edifici scolastici, di impianti sportivi, opere di edilizia in genere, lavori di pubblica illuminazione e relativa manutenzione, lavori di posa in opera di infissi in alluminio, ferro, legno, pvc; la installazione e la manutenzione di tutti gli impianti sia ad uso civile che industriale contemplati dall'art. 1 della legge 46/1990, quali impianti elettrici, impianti idraulici e di riscaldamento, impianti di condizionamento, etc. Etc. ; b) di provvedere alla difesa economica e sociale degli iscritti,sia mediante l'attuazione del programma di cui alla precedente lettera a),sia partecipando,eventualmente a quelle iniziative che potranno essere prese a tale scopo dalle pubbliche autorita' e da ogni associazione od ente, sia con ogni altro possibile mezzo lecito"; c) di mettere in grado i soci di ottenere continuita' di occupazione lavorativa e di ricavare dal proprio lavoro il maggior reddito possibile, assicurando ad essi e famiglie benessere morale e materiale; d) di ottenere, con l'unione in un organismo collettivo di tutti gli sforzi singoli, la migliore realizzazione del lavoro, applicando i progressi della tecnica. La cooperativa potra' compiere, non come attivita' prevalente, ma per un miglior conseguimento dell'oggetto sociale, ogni e qualsiasi operazione industriale, mobiliare ed immobiliare e finanziaria necessaria alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La societa' potra' aderire a consorzi di cooperative di produzione e lavoro, nonche' a quelle cooperative indicate negli articoli 2602 e seguenti c. C. Ed a quelle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e, ove ne ricorrano i presupposti, ottenere l'iscrizione nell'apposito albo delle societa' cooperative a mutualita' prevalente.
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