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Art. 4 - scopo e attivita' mutualistica la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attivita' diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 n. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa ha lo scopo mutualistico di ricercare e garantire occasioni ed opportunita' di lavoro per i propri soci alle migliori condizioni di mercato nell'ambito delle attivita' suddette. Per il raggiungimento di tale scopo, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore ma anche non distinto rapporto mutualistico di lavoro. La cooperativa svolge la propria attivita' senza fini di speculazione privata ed intende far partecipare chiunque ne abbia i requisiti e sia interessato ai benefici della mutualita'. Potra' dare altresi' adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico. La cooperativa: - svolge la propria attivita' in favore dei soci consumatori o utenti di beni o servizi; - si avvale, nello svolgimento della propria attivita', delle prestazioni lavorative dei soci; - si avvale, nello svolgimento della propria attivita', degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. La cooperativa puo' svolgere la propria attivit anche con i terzi. Art. 5 - oggetto sociale per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifestati dai soci, si propone di esercitare quale propria attivita': - cura e manutenzione del verde pubblico e/o privato; costituzione e manutenzione della segnaletica stradale; manutenzione servizi cimiteriali; manutenzione strade interne ed esterne; manutenzione di infissi interni ed esterni, parcheggi pubblici; pulizia di stabili pubblici e privati; gestione di biblioteche, affissioni pubblicita'; sistemazione archivi; lavori edili; appalti pubblici e privati;manutenzione della pubblica illuminazione;servizi comunali vari; - la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alcoliche ed analcoliche e gestione di mense pubbliche e private; servizi di registrazione e trascrizione di assemblee pubbliche e private, comizi, convegni, congressi e verbali di consigli comunali; - il servizio di appalto, di manutenzione e gestione di attrezzature sportive varie, di abbigliamento e di arredi d'ufficio; - il servizio di appalto e di manutenzione prodotti composti e materiali plastici vari; - lavori stradali, pavimentazioni stradali, illuminazione votiva nei cimiteri, pitturazione stabili pubblici e privati; - lavori di pavimentazione con materiali speciali , lavori per impianti di produzione e manutenzione di centrali termiche, di lavori di terra e movimento terra e cemento armato di tipo corrente; gestione e manutenzione di impianti sportivi; - lavori di impianti esterni di illuminazione pubblica e privata, lavori di costruzione e manutenzione del verde pubblico e privato, lavori di costruzione, manutenzione e gestione di impianti idrodinamici, acquedotti, fognature di difesa e di sistemazione idraulica, lavori di costruzione e sistemazione impianti telefonici interni ed esterni,esecuzione di opere di impermeabilizzazione; - servizio necroforo, servizi cimiteriali vari, gestione e manutenzione stabili comunali. Tale attivita' verra' svolta secondo principi di mutualita' prevalente cosi' com e definiti dall'art. 2512 del codice civile, potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci. La cooperativa, inoltre, potra': partecipare a gare di appalto, sia pubbliche che private, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe o comunque connesse o accessorie all'attivita' sociale, contrarre mutui, chiedere affidamenti bancari ed operare con banche ed istituti di credito, svolgere qualunque attivit connessa, affine o accessoria a quelle sopra elencate, nonch compiere tutti gli atti, negozi giuridici e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa deve intendersi a mutualita' prevalente in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, cosi' come determinato al precedente art. 4. L'organo amministrativo documenter la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio di esercizio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'art. 2513 del codice civile. La cooperativa puo' ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. La societa' cooperativa potra' accedere ad ogni contributo ed agevolazioni consentiti dalle leggi nazionali, regionali e comunitarie,nonche' di quelli in materia di cooperazione. Inoltre, con delibera del consiglio di amministrazione, potra' assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attivita' economiche integrative e simili e potra' associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere pi efficace la propria azione. Potra',infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.
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