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La cooperativa si propone di esercitare la propria attivita', secondo principi di mutualita' prevalente cosi' come definiti dall art. 2512 c. C. , ovvero svolgendo in via preferenziale in favore dei soci cooperatori e avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni o servizi da parte di questi ultimi, le seguenti attivita': 1- l esercizio della pesca marittima ed in acque interne; 2- l acquicoltura sia in acque interne che in acque marine; 3- l allevamento e la riproduzione di prodotti ittici e molluschi di qualsiasi specie e qualita'; 4- l acquisizione di impianti per la gestione sia in proprieta' che i affitto e la concessione di spazi acquei lagunari e marittimi; 5- la realizzazione e la gestione diretta di impianti di acquicoltura, piscicoltura e di allevamenti in tutte le forme e specie, nonche' di avanotterie e impianti di lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto; 6- la promozione di ogni iniziativa atta a stimolare e sostenere il miglioramento della produzione per un piu' razionale sfruttamento di bacini, valli e lagune; 7- le attivita' volte a favorire il collocamento organizzato del prodotto, l organizzazione dei servizi e l assistenza nelle vendite e negli acquisti collettivi; 8- l istituzione di servizi per l assistenza tecnica, centri di ricerca e sperimentazione in collegamento con la ricerca scientifica; 9- la gestione di impianti di depurazione, centri di raccolta, lavorazione e conservazione, punti vendita all ingrosso e al dettaglio; 10- le attivita' volte ad effettuare indagini di mercato dei prodotti ittici per fornire ai soci adeguate informazioni commerciali e promuovere le piu' opportune iniziative di valorizzazione; 11- le attivita' volte a favorire la qualificazione professionale dei dipendenti e dei soci; 12- l attuazione di ricerche, sperimentazioni e monitoraggio delle acque ed ogni altra iniziativa volta a migliorare le conoscenze dell ecosistema lagunare. 13- organizzare imprenditori ittici e i loro mezzi di lavoro al fine di ricevere i conferimenti dei prodotti dagli stessi raccolti esercitando funzione di guida e coordinamento della loro attivita', con assunzione delle conseguenti responsabilita'; 14- il conferimento dei natanti dei soci per l'esecuzione dei piani di pesca. La cooperativa potra' svolgere tutte le attivita' connesse a all esercizio della pesca e dell acquicoltura, con particolare riferimento alle attivita' indicate nell art. 7 del d. Lgs. 154/2004, come ad esempio le attivita' di pescaturismo, ittiturismo ecc. Al solo fine di meglio conseguire l oggetto sociale e realizzare lo scopo mutualistico e quindi solo strumentalmente ad essi, nei limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, la cooperativa potra', tra l altro, a titolo esemplificativo:a. Costituire societa' di qualunque tipo, enti, consorzi, acquisire partecipazioni al capitale sociale e interessenze in altre societa', consorzi o enti aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio o comunque compatibili con il conseguimento dell oggetto sociale della cooperativa, incluse l acquisto e il rimborso di quote proprie, l acquisto e la vendita di azioni e/o quote di societa' controllate, collegate e partecipate (anche se detenute dai soci cooperatori e da dipendenti delle stesse);b. Effettuare in qualunque forma tutte le iniziative economiche e finanziarie che nel rispetto dello scopo mutualistico della cooperativa siano dirette ad agevolare e a rendere maggiormente competitiva l attivita' dei soci cooperatori;c. Concedere avalli cambiari, fideiussioni e ogni altra forma di garanzia per facilitare l ottenimento del credito ai soci cooperatori, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative;d. Partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi della mutualita' e della solidarieta', acquisendo partecipazioni e prestando garanzie, reali o personali, a enti, societa' o organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo italiano e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito; su deliberazione dell organo d amministrazione la cooperativa potra' aderire ad altri organismi economici e sindacali che si propongano iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizi;e. La societa', sempre per il raggiungimento dello scopo sociale e quindi strumentalmente a esso, potra' compiere qualsiasi attivita' mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale, contrarre e concedere finanziamenti, anche infruttiferi e mutui anche ipotecari, rilasciare fideiussioni e in genere porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari e utili, purche' nei limiti di legge;f. Ai fini di cui all art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni, la cooperativa puo' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La cooperativa puo' adottare, ai sensi dell art. 5 della suddetta legge 59/1992, procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo, all ammodernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale.
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