Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa per realizzare i propri scopi sociali intende svolgere le seguenti attivita': - di lavaggio di autoveicoli in genere; - la riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli; - riparazione e sostituzione parti di veicoli in genere, sistemazione di autoveicoli, autocarrozzeria, costruzione, riparazione, trasformazione di autoveicoli in genere, relative carrozzerie e parti meccaniche; officina meccanica, carrozzerie ed elettrauto; - servizi di riparazione ed assistenza su pneumatici per autoveicoli e veicoli di ogni tipo e genere; - servizio di assistenza per prova freni ed ammortizzatori di autoveicoli e veicoli; - servizio ed assistenza di soccorso stradale; - vendita al dettaglio ed all'ingrosso di pneumatici, autoricambi, lubrificanti ed accessori vari per i veicoli; - vendita autoveicoli e veicoli, nuovi ed usati; - gommista e attivita' di revisione di autoveicoli e veicoli, in base a quanto previsto dalla normativa vigente e da quanto stabilito dalle direttive comunitarie; - gestione di bar, caffetterie, pizzerie e ristoranti. Essa potra' compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse alla realizzazione del predetto scopo sociale, ivi compresa la facolta', in via non prevalente, di concedere avalli, fideiussioni, ipoteche ed in generale garanzie personali e reali, consentire trascrizioni ed annotazioni, il tutto anche nell'interesse di terzi per impegni altrui, anche se garantito sia uno o tutti i soci oppure un ente di qualsiasi natura in cui uno o tutti i soci siano interessati direttamente o indirettamente, con esclusione della raccolta del risparmio e delle operazioni indicate dalle norme inderogabili di settore. La societa' potra', in via non prevalente, assumere partecipazioni in altre societa' aventi scopo analogo, affine o integrativo al proprio. La societa', ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale e, comunque quale attivita' non prevalente e non nei confronti del pubblico, puo' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale; puo' assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre societa', anche di tipo consortile, di joint venture, di associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/ o analoghi, dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici e consortili dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; puo' contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito con banche, con societa' o privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali; puo' prestare fideiussioni, avalli, cauzioni in genere. Per il conseguimento dello scopo sociale l'organo amministrativo si adoperera' per usufruire di tutte le agevolazioni di qualsiasi natura previste dalle norme vigenti per le cooperative ed in particolare degli incentivi fiscali, sociali e finanziari previsti per lo sviluppo dei territori del mezzogiorno d'italia. Restano espressamente escluse dall'oggetto sociale le seguenti attivita': - raccolta del risparmio tra il pubblico; - svolgimento di attivita' di assistenza e consulenza che la legge inderogabilmente riserva ai soggetti iscritti a qualsiasi albo professionale e che sono tutelati dalla legge 23. 11. 1939 nr. 1815 e successive modifiche ed integrazioni; - lo svolgimento di attivita' di "intermediazione mobiliare" indicata dalla legge 2. 1. 1991 n. 1; - lo svolgimento nei confronti del pubblico delle attivita' contemplate dall'articolo 4, 2 comma, della legge 5. 7. 1991 n. 197 e dall'art. 106 del decreto legislativo 1. 9. 93 n. 385; - lo svolgimento di attivita' di credito al consumo sia nei confronti del pubblico che nei confronti dei propri soci, cosi' come previsto dalla legge 5. 7. 1991 n. 197; - l'attivita' di intermediazione immobiliare ex lege 3. 2. 1989 n. 39.
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