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La cooperativa, senza finalita' speculative, ha per oggetto, a favore dei soci e/o in proprio: - di fare esercitare dai propri soci, sia con macchine proprie che non proprie, il trasporto di persone con noleggio da rimessa e licenza comunale e cose per terzi con autorizzazione del ministero trasporti - motorizzazione civile; - di gestire una autorimessa ed eventualmente una officina meccanica per la manutenzione e riparazione delle macchine anche di proprieta' dei soci; - di provvedere ai rifornimenti di tutto quanto occorrente all'esercizio degli automezzi; - di espletare tutte le operazioni commerciali che concorrano strumentalmente al raggiungimento degli scopi sociali, nonche' la creazione, la gestione e la rappresentanza di altre aziende affini e la partecipazione ad eventuali raggruppamenti e consorzi. La cooperativa potra' partecipare a pubblici appalti per l'esecuzione di tutto quanto sopra indicato; potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quella sopraelencata, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche', fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, solo se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, purche' in misura non prevalente in conformita' alla legge n. 1/1991; b) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative (esclusa l'attivita' finanziaria ai sensi della legge n. 197/1991); lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere tramite l'attivita' cooperativa il miglioramento delle capacita' produttive e del potere contrattuale dei soci, in relazione alla attivita' costituente l'oggetto sociale della cooperativa di cui al successivo art. 4), al ricorso al credito, all'assunzione del lavoro, alla utilizzazione dei benefici del progresso tecnologico. La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata secondo quanto previsto dall art. 2512 e seguenti del codice civile. La cooperativa deve intendersi a mutualita' prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, cosi' come in appresso determinato. L organo amministrativo ed i sindaci se nominati documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall art. 2513 c. C. . La cooperativa, in ragione della dichiarata qualita' di cooperativa a mutualita' prevalente, che intende mantenere: a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo calcolati sul capitale sociale effettivamente versato; b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) non potra' distribuire riserve tra i soci cooperatori ne' durante la vita della cooperativa ne' successivamente al suo scioglimento; d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento. C) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, ai sensi di legge, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. La cooperativa puo' altresi': - coordinare gli acquisti di prodotti, materiali, macchine, attrezzature e beni strumentali in genere effettuati direttamente dai soci, mediante la stipula di opportune convenzioni con i fornitori o acquistare in proprio; - provvedere a stipulare accordi, contratti e convenzioni con enti e privati; - contrarre finanziamenti e mutui utili per la realizzazione degli scopi sociali; - promuovere l'addestramento e la specializzazione della mano d'opera occorrente, anche attraverso accordi con centri e scuole di specializzazione ed addestramento professionali; - curare lo studio di sistemi atti a ridurre i costi di produzione; - attuare iniziative per il coordinamento delle attivita' della cooperativa e dei suoi soci con quelle svolte da altri enti associativi che perseguono finalita' affini o complementari; - favorire la costituzione e partecipare a forme associative anche di secondo o terzo grado tra le imprese cooperative; - ottenere la necessaria autonomia finanziaria allo scopo di perseguire nel modo piu' ampio e coerente i suoi scopi istituzionali e a tal fine: - raccogliere anticipazioni, esclusivamente dai soci; - gestire liberamente tali anticipazioni al duplice fine di conseguire il pagamento dei servizi prestati ed eventualmente intervenire, apportando un sostegno finanziario al socio che ne abbia necessita'; - concedere anticipazioni esclusivamente ai soci; - facilitare il credito ai soci attraverso la prestazione, a favore degli stessi, di avalli, garanzie, fidejussioni. Lo svolgimento di tutte le attivita' di cui al presente articolo 4), le modalita' di espletamento nonche' le modalita' di eventuali limitazioni nella assegnazione dei lavori ai soci potranno essere disciplinate dal regolamento interno che dovra' essere compilato dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci, come previsto dall art. 2521 c. C. . La societa' cooperativa, con fini meramente strumentali per il conseguimento del proprio oggetto sociale, potra' compiere (non nei confronti del pubblico) tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie (esclusi l'esercizio del credito e la raccolta del risparmio) atte a raggiungere, sia direttamente che indirettamente, gli scopi sociali e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. Inoltre, potra' partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo stato ed altri enti pubblici, qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della societa'.
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